Duro intervento dell’Associazione nazionale presidi contro quei sindacati, male informati, che presumono essere illegittime quelle contrattazioni d’istituto in cui i dirigenti scolastici non contrattano alcuni temi previsti dall’art. 6 del Ccnl scuola.
In buona sostanza l’Anp con un chiarissimo comunicato nel suo sito web, lancia la sfida ai sindacati degli insegnanti, ma anche di molti dirigenti scolastici, diffidandoli sul controverso tema dell’applicazione dell’art.6 del contratto collettivo nazionale della scuola.
L’Anp informa che la Corte d’Appello di Firenze, in data 12 giugno 2014, ha sentenziato che il combinato disposto dell’articolo 40, comma 1 e dell’articolo 5, comma 2 del D.L.vo n. 165/2001, autorizza i dirigenti scolastici a non contrattare le materie comprese sotto le lettere h), i) ed m) del secondo comma dell’articolo 6 del CCNL del comparto Scuola.
In buona sostanza l’Anp vuole mettere una parola fine alle ambigue linee interpretative di alcuni sindacati come la Gilda insegnanti, ma anche le più grandi organizzazioni sindacali come la Flc-Cgil, la Cisl-Scuola e la Uil Scuola ed anche a qualche sindacato autonomo, che ritengono illegittima la contrattazione d’Istituto che non tenga conto delle materie previste all’interno dei punti suddetti dell’art.6.
Cosa prevedevano le materie contrattuali, di cui all’art. 6 del CCNL 2006-2009, oggetto di contenzioso? Si tratta di materie molto delicate, in cui si sarebbero dovuti contrattare i criteri e le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e del personale Ata in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; inoltre si sarebbe dovuto contrattare anche i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica.
Infine, erano materia da inserire nella contrattazione d’istituto anche i criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed Ata, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed Ata da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. L’ANP con tono di sfida e con tutta l’autorevolezza di cui gode, non vuole sentire più parlare di inserire queste materie nei contratti d’istituto ed invita i sindacati a riconoscere come giusta la linea interpretativa sempre sostenuta dalla stessa Anp.
Per avvalorare la sua tesi l’associazione dei presidi pubblica il seguente passaggio della sentenza della Corte d’Appello di Firenze: “Stando le cose in tale verso, ne deriva che la norma contrattuale, anche nazionale, difforme, in quanto disciplinante direttamente, o per demando alla contrattazione integrativa, materie ora precluse debba cedere di fronte all’immediata applicazione della norma di cui all’art. 5, comma 2, D.L.vo n. 165/2001 che chiaramente rimette alle competenze dirigenziali le materie contemplate nelle suddette lettere ‘h’, ‘i’ ed ‘m’ dell’art. 6, CCNL/2006-Scuola, degradando la partecipazione sindacale a mero obbligo di comunicazione informativa (e non di esame congiunto, non attenendo al rapporto di lavoro). E che la materie sopra identificate nelle lettere dell’art. 6, CCNL/2006-Scuola rientrino nella previsione di cui all’art. 5, comma 2, TU/165 non pare revocabile in dubbio, stante la chiarezza delle disposizioni da raffrontare”.
Adesso si attendono le reazioni degli altri sindacati, che sono stati sfidati dall’Anp ed anche tacciati di essere poco informati, speriamo solo che rispondano, perché sarebbe un silenzio assenso.
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