Scompiglio e sconcerto serpeggia tra coloro che andranno in pensione il 1 settembre per raggiunti limiti di età o per dimissioni volontarie o ancora per Opzione Donna e Ape Sociale.
I dipendenti della scuola che hanno fatto domanda entro il 20 dicembre 2017 sono 25.246 docenti e i 7.936 assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari e direttori dei servizi generali e amministrativi in servizio nel corrente anno scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tutti questi non sanno se la loro domanda sarà accolta e se potranno andare in pensione dalla stessa data di fine del servizio.
Con la nota del Miur del 23 novembre 2017, sulla scorta del decreto ministeriale n. 919, compete all’Inps sia l’accertamento del diritto alla pensione che il calcolo dell’assegno previdenziale.
L’Inps starebbe incontrando difficoltà nel verificare l‘effettivo possesso dei requisiti contributivi dichiarati dal personale scolastico all’atto della domanda.
Cosa rallenta il controllo? Le numerose discrepanze tra quanto riportato nell’estratto conto assicurativo dell’Inps e quanto risulta dai certificati di servizio rilasciati dalle varie istituzioni scolastiche.
Se la discrepanza non dovesse essere sanata potrebbe, il condizionale è d’obbligo,verificarsi uno slittamento della liquidazione della pensione.
Da qui la ricerca da parte dei futuri pensionati della documentazione che attesti tutti i periodi di servizio prestati sia a tempo determinato che indeterminato. Una ricerca non semplice sia per il tempo trascorso che per la difficoltà nel recuperare la documentazione.
Non solo però. Così come segnala Italia Oggi, ci sono difficoltà da parte degli uffici scolastici ad applicare le nuove disposizioni in materia di accertamento del diritto a pensione del personale della scuola e di calcolo del trattamento di quiescenza.
Il ritardo potrebbe portare (il condizionale è d’obbligo) a rinviare di un anno l’accesso alla pensione per il sol fatto di non riuscire a individuare anche un solo giorno di contribuzione necessario per poter fare valere, senza arrotondamenti e alla data del 31 dicembre 2018, 42 anni e dieci mesi di contribuzione, se uomo e 41 anni e dieci mesi, se donna.
Una prospettiva ancora più indigesta se si tiene conto che dal 1 gennaio 2019 entreranno in vigore sia i nuovi requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata che i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo.
Con la circolare n. 62 del 4 aprile 2018 l’Inps ha illustrato cosa cambierà dal 2019.
Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata è il seguente:
Anno | Età pensionabile |
Dal 1° gennaio 2019Al 31 dicembre 2020 | 67 anni |
Dal 1° gennaio 2021 | 67 anni* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il requisito contributivo per la pensione anticipata è il seguente:
Anno | Uomini | Donne |
Dal 1° gennaio 2019al 31 dicembre 2020 | 43 anni e tre mesi(2249 settimane) | 42 anni e tre mesi(2197 settimane) |
Dal 1° gennaio 2021 | 43 anni e tre mesi*(2249 settimane) | 42 anni e tre mesi*(2197 settimane) |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci” è il seguente:
Anno | Requisito contributivo |
Dal 1° gennaio 2019al 31 dicembre 2020 | 41 anni e cinque mesi(2154 settimane) |
Dal 1° gennaio 2021 | 41 anni e cinque mesi*(2154 settimane) |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per il biennio 2019-2020, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
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