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Anticipo economico del contratto scuola 2022-2024, spetta solo al personale di ruolo. Per pensionati e supplenti la procedura è diversa.

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January 30, 2025

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Il nostro articolo riferito all’anticipo economico del CCNL scuola 2022-2024, già versato nel cedolino di gennaio 2025, ha suscitato interesse in diversi nostri lettori che, al riguardo hanno posto alcune domande interessanti. Una docente andata in pensione a partire dall’1 settembre 2024, quindi quando ancora non era scaduto il contratto del biennio 2022-2024, ci chiede se anche a lei sarebbe dovuto essere attribuito nella pensione del mese di gennaio 2025 il suddetto anticipo economico, calcolato sulla base dell’indennità di vacanza contrattuale riferita alla classe stipendiale moltiplicata per 6,7 volte.

Indennità di vacanza contrattuale e anticipo CCNL

È importante ricordare che l’anticipo del rinnovo dei contratti pubblici, quindi anche per il comparto scuola e per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado, è previsto ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145. Inoltre giova ricordare che per effetto della legge di bilancio 2024, l’anticipo del rinnovo contrattuale 2022-2024, scaduto e ancora non rinnovato, era stato previsto proprio dall’art. 1, commi 27, 28 e 29 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

La norma suddetta consente solamente ai docenti con contratto a tempo indeterminato e più in generale a tutto il personale che abbia in atto un contratto a tempo indeterminato di ottenere un aumento di 6,7 volte della indennità di vacanza contrattuale. Tanto che un docente laureato della scuola secondaria di II grado con contratto a tempo indeterminato in classe stipendiale 28, da gennaio 2025 percepirà un anticipo contrattuale mensile di euro 94,47 lordi. Tale aumento non sarà applicato ai supplenti brevi, nemmeno a quelli con contratto fino al 31 agosto 2025 o al 30 giugno 2025, non spetterà nemmeno ai docenti che sono andati in quiescenza negli anni 2022, 2023 e 2024.

Docenti pensionati e adeguamento economico

Per i docenti e gli Ata andati in pensione il giorno 1 settembre 2022, 1 settembre 2023 e 1 settembre 2024, non c’è il diritto a ricevere l’anticipo del CCNL scuola 2022-2024, ma esiste il diritto al ricalcolo pensionistico e quindi a ricevere gli arretrati e l’adeguamento economico dell’assegno mensile di pensione.

Bisogna sapere che il ricalcolo della pensione si basa sul principio di retroattività del CCNL, che prevede l’applicazione degli aumenti salariali anche per il periodo antecedente alla firma del contratto. In buona sostanza, gli aumenti stipendiali mensili che verranno contrattati con il CCNL scuola 2022-2024 (non prima della fine del 2025), dovranno essere versati a partire dall’1 gennaio 2022 e fino 31 dicembre 2024, ma anche per ogni mese del 2025 o anche oltre, fino alla firma definitiva del CCNL scuola 2022-2024. Nel frattempo chi è andato in pensione dovrà ricevere gli arretrati e anche il ricalcolo dell’adeguamento economico del proprio assegno pensionistico.

Come richiedere il ricalcolo pensionistico

È di fondamentale importanza sapere come comportarsi per ricevere quello che di diritto spetterebbe ma, se non richiesto, potrebbe non essere assegnato. In buona sostanza a tutto il personale della scuola che è andato in pesnione nel triennio 2022-2024, spetta il ricalcolo pensionistico dovuto alla firma, in notevole ritardo, del contratto collettivo nazionale.

Per portare a termine la procedura del ricalcolo pensionistico del personale scolastico andato in pensione dall’1 settembre 2022, oppure dall’1 settembre 2023 o ancora dall’1 settembre 2024, è necessario consultare il sito istituzionale dell’INPS per verificare il ricalcolo pensionistico oppure fare questa verifica con esperti del settore che si occupano di pensioni come, per esempio, i consulenti dei CAF. Quindi sarà importante presentare all’INPS tramite procedura telematica la domanda di ricalcolo pensionistico, utilizzando tutta la documentazione riferita al periodo di servizio prestato prima della pensione e ricadente dall’1 gennaio 2022 e il primo settembre 2024.

Una volta inviata l’istanza all’INPS, l’istituto di previdenza valuterà la richiesta e, in caso di accoglimento, provvederà al ricalcolo della pensione e al pagamento degli arretrati.