Il D.L. 4/2019, convertito in L. n. 26 del 28 marzo 2019, contiene una misura molto attesa dai dipendenti pubblici: l’anticipo del TFR/TFS. Infatti, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, gli statali devono attendere diversi mesi (da un minimo di 105 giorni a un massimo di 24 mesi) prima di ricevere la buonuscita.
Per far fronte a queste situazioni, il D.L. 4/2019 al comma 2 ha previsto che:
“2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’ente responsabile per l’erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, dell’indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, sentito l’INPS.
Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l’ente che corrisponde l’indennità di fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso. […]”.
L’importo finanziabile è pari a 45.000 euro ovvero all’importo spettante nel caso in cui l’indennità di fine servizio sia di importo inferiore.
Perché la misura sia però attiva, sono ancora necessari alcuni passaggi.
A inizio luglio il Ministro della P.A., Giulia Bongiorno, ha annunciato di aver varato il DPCM che regolerà l’erogazione anticipata della buonuscita dei dipendenti pubblici sotto forma di prestito da parte delle banche. Lo schema è stato inviato al Garante per la protezione dei dati personali privacy e al Garante su mercato e concorrenza, che devono dare il via libera. È anche atteso il parere del Consiglio di Stato.
Dopodiché, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM, ABI (Associazione bancaria italiana) e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali potranno stipulare l’accordo previsto dal D.L. 4/2019 e sarà noto l’elenco delle banche convenzionate.
Sui tempi, al momento, non si sa ancora nulla di preciso.
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