Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto che recepisce l’accordo quadro con l’Associazione delle banche italiane, ecco online la piattaforma di Funzione pubblica che rende operativa la possibilità di erogazione dell’anticipo del Tfs/Tfr.
Ad ann8nciarlo è su Facebook la Ministra Dadone, che anticipa anche che il sito web, con tutte le informazioni necessarie per i richiedenti, sarà via via completato nei prossimi giorni con l’elenco degli enti erogatori e soprattutto degli istituti di credito, la cui adesione fa capo alla stessa Abi.
Come richiedere l’anticipo del TFR/TFS: tutte le info
L’ex pubblico dipendente che ha o ha avuto accesso al trattamento pensionistico attraverso la maturazione dei seguenti requisiti: quota 100, pensione anticipata e pensione di vecchiaia.
L’interessato dovrà richiedere all’Ente erogatore del TFS/TFR la certificazione del diritto all’anticipazione.
L’Ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda rilascerà:
Il Richiedente, ottenuta la certificazione del diritto, presenterà la domanda di anticipo del TFS/TFR alla Banca (scarica il modulo per la “Domanda di anticipo della liquidazione del TFS/TFR”), allegando i seguenti documenti:
La Banca, una volta accettata la proposta, comunica all’Ente erogatore tale accettazione. L’Ente erogatore a sua volta entro 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche, comunica alla Banca la presa d’atto della conclusione del contratto di anticipo. Qualora a seguito delle verifiche, l’Ente erogatore comunichi alla Banca un importo minore di quello precedentemente certificato (a causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate), la proposta di contratto di anticipo decade e il Richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda.
La Banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all’accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal Richiedente.
L’importo massimo dell’anticipo è pari a 45 mila euro, al lordo degli interessi ad esso riferiti. Il tasso d’interesse applicato è determinato secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo quadro. La Banca non può applicare all’anticipo commissioni o altri oneri oltre il tasso d’interesse.
Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata con oneri a proprio carico. L’indennizzo sarà al massimo uguale ai costi sostenuti dalla Banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata e sarà comunque inferiore alla quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo dell’anticipo se non vi fosse stata l’estinzione anticipata.
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