La direttiva europea, specificatamente la 1999/70/CE, interviene nella clausola 4 a ricordare che per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Eppure nella mobilità d’ufficio della scuola, in particolare per i docenti, il servizio prestato come docente con contratto a tempo determinato ha una decurtazione di tre o anche 4 punti per ogni anno scolastico, rispetto al punteggio assegnato per il servizio prestato con un contratto a tempo indeterminato. Una diversità di trattamento che, con ogni elementare evidenza, infrange la suddetta direttiva europea 1999/70/CE.
Bisogna sapere che nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 10 luglio 1999 è stata pubblicata la direttiva europea 1999/70/CE che, nella clausola 4 riferita al Principio di non discriminazione, oltre a specificare che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, specifica anche che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato.
Nella mobilità d’ufficio dei docenti e quindi nelle graduatorie interne per i perdenti posto, esiste una vera e propria discriminazione della valutazione del punteggio del servizio fatto come docente con contratto a tempo determinato, rispetto al punteggio del servizio docente con contratto a tempo indeterminato. Si potrebbe verificare, come per altro realmente si verifica, che docenti con anzianità di 22 anni di servizio, abbiano meno punti per tale titolo di servizio rispetto a docenti con anzianità di soli 11 anni di servizio.
Quindi chi ha il doppio dell’anzianità del servizio potrebbe avere un punteggio più sfavorevole rispetto a chi ha solo la metà degli anni di anzianità. Tale fatto per moltissimi docenti è una vera e propria discriminazione che infrange la direttiva europea 1999/70/CE.
Prendiamo l’esempio di un docente X con 11 anni di anzianità svolti tutti con contratti a tempo indeterminato, la tabella di valutazione titoli per la mobilità d’ufficio e per la graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto darà un totale di 66 punti. Gli undici anni di contratto di servizio a tempo indeterminato valgono 6 punti per anno scolastico, quindi operando con il prodotto 6×11= 66, il docente X ottiene un punteggio dell’anzianità del servizio di 66 punti.
Prendiamo ora l’esempio di un docente Y con ben 22 anni di anzianità, di cui 18 anni svolti con contratti a tempo determinato e solo 4 anni con contratti a tempo indeterminato. In tal caso la tabella di valutazione titoli è molto sfavorevole per il calcolo dei 18 anni svolti con contratti a tempo determinato, calcolandoli con un totale di 40 punti. Mentre per i 4 anni di servizio di ruolo vengono assegnati 24 punti. Quindi il docente Y prenderà, nonostante abbia il doppio degli anni di anzianità del docente X, un punteggio globale di 64 punti.
In buona sostanza il docente X con la metà degli anni di servizio rispetto al docente Y, avrà 2 punti in più per la tabella di valutazione titoli discriminatoria e applicata in Italia con totale disapplicazione della direttiva europea 1999/70/CE.
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