“Negli ultimi 5 anni precedenti la cessazione dal servizio, gli insegnanti potrebbero essere impiegati in attività di tutoraggio dei colleghi più giovani. Si tratta di un’operazione che non comporterebbe alcun onere aggiuntivo per lo Stato – spiega Di Meglio – perché basterebbe attingere dall’organico funzionale. Inoltre, si potrebbe concedere la possibilità di cumulare metà pensione e part time a tutti i docenti che si trovano nell’arco dei cinque anni dal raggiungimento del requisito pensionistico”.
“Questa soluzione, già adottata in altri Paesi europei, – conclude il coordinatore nazionale della Gilda – consentirebbe di liberare rapidamente cattedre a tempo parziale, agevolando l’ingresso di insegnanti giovani e rendendo contemporaneamente meno gravoso il lavoro dei docenti più anziani vicini alla pensione”.
Ape Social
L’APe Social è un tipo di pensione anticipata a costo zero, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 ed in corso di modifica da quella 2018, a cui possono accedere specifiche categorie di lavoratori. L’APe Social è uno strumento per i lavoratori in difficoltà come cassaintegrati o disoccupati e per i lavoratori che svolgono lavori gravosi.
In particolare, è pensata per i nati fra il 1951 e il 1953 che abbiano maturato fra i 30 e i 36 anni di contributi a seconda dei casi, che possono andare in pensione 3 anni e 7 mesi prima rispetto l’età pensionabile definita dalla Legge Fornero, quindi, volendo, già a 63 anni.
Possono pertanto beneficiare dell’APE Social:
- disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da un periodo di tempo di almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione che è loro spettante. È tuttavia necessario che lo status di disoccupazione sia conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, per dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
- soggetti che al momento della richiesta di APE Social, e per un periodo di tempo di almeno sei mesi, assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave;
- invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- dipendenti che svolgono o abbiano svolto da un periodo di tempo di almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88, purché svolte – ricorda il sito internet dell’INPS – in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell’APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all’interruzione predetta.
L’indennità dell’APE Social inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio e viene corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino al raggiungimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, o in alternativa fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.