Home Pensionamento e previdenza APE Sociale, domande solo dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo

APE Sociale, domande solo dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo

CONDIVIDI

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto, con effetto dal 1° maggio 2017 ed entro determinati limiti di spesa, per soggetti che si trovino in determinate condizioni, due benefici: l’indennità c.d. APE sociale e il  beneficio della riduzione del requisito di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. “precoci”.

Le modalità di attuazione di tali disposizioni devono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per cui l’Inps ha comunicato con proprio messaggio che le prestazioni di Ape sociale e di pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. “precoci” possono essere richieste solo a partire dall’entrata in vigore dei decreti stessi.

Gli stessi DPCM dovranno, tra l’altro, individuare i criteri di priorità da seguire per la predisposizione delle graduatorie delle domande presentate fermo restando che, a parità di requisiti, si dovrà tenere conto della data di presentazione della domanda.

Quindi, per assicurare la parità di trattamento a tutti i potenziali beneficiari, l’Inps prenderà in considerazione esclusivamente le domande presentate successivamente all’entrata in vigore dei decreti attuativi. Eventuali istanze già pervenute, indipendentemente dal canale e dalla modalità utilizzata dal richiedente, non potranno essere prese in considerazione e gli interessati dovranno presentare domanda dall’entrata in vigore dei decreti. 

La presentazione della domanda dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica secondo le modalità che l’Istituto comunicherà nell’apposita circolare applicativa che sarà resa nota con la pubblicazione dei decreti attuativi.

 

{loadposition carta-docente}

 

Ricordiamo che l’Ape Sociale spetta ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604);
  • soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave (articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104);
  • invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
  • dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso. Tra questi rientrano anche gli insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido.

{loadposition facebook}