L’Inps ha pubblicato alcune FAQ concernenti l’APE Sociale, analizzando vari casi particolari, dal requisito contributivo nel caso di più gestioni assicurative alle incompatibilità possibili e alle modalità di cessazione, annullamento e revoca del beneficio.
Tra le risposte fornite, una interessa direttamente il Comparto Scuola.
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La riportiamo di seguito:
Decorrenza della prestazione – Comparto scuola
In caso di dipendenti della scuola, con quale decorrenza va considerata l’uscita dal lavoro?
La legge di Bilancio 2017 e i relativi DPCM non prevedono, in materia di decorrenza dell’APE sociale in qualità di precoce per i dipendenti del c.d. comparto scuola, alcuna deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Poiché entrambe le prestazioni prevedono, quale condizione ulteriore per l’accesso al beneficio, la risoluzione del rapporto di lavoro, in assenza di una specifica previsione legislativa il personale in esame potrà accedere solo dal 1° settembre in quanto la cessazione dal servizio per tale personale è fissata al 31 agosto di ciascun anno scolastico. Trattandosi di una problematica che attiene esclusivamente il rapporto di lavoro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sta valutando eventuali azioni da intraprendere al fine di non vanificare il diritto, laddove vengano riconosciute le condizioni per l’accesso al beneficio, a percepire l’Ape sociale o la pensione da precoce senza dover attendere la conclusione dell’anno scolastico.
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