Come è noto, l’articolo 138 del Dlgs 112/1998 stabilisce i periodi relativi alle festività di carattere nazionale e il calendario degli esami di Stato, mentre ogni regione, per le scuole del proprio territorio, definisce l’inizio e il termine delle lezioni, delle vacanze natalizie e pasquali e altri momenti di sospensione delle attività didattiche quali i “ponti”.
Le scuole autonome tuttavia hanno la facoltà di adattare il calendario per specifiche esigenze ambientali, mentre alcune regioni hanno introdotto da qualche anno un calendario regionale scolastico a valenza pluriennale. Questa novità ha permesso agli istituti, al personale docente, ai ragazzi e alle famiglie di programmare le attività con largo anticipo.
Tuttavia c’è una precisazione a cui i dirigenti scolastici devono prestare particolare attenzione: si possono sbarrare completamente i cancelli di una scuola nei periodi estivi o durante le vacanze natalizie e pasquali? Secondo il comma 3 – articolo 36 del Dpr 209/87 le scuole possono chiudere solo nelle giornate prefestive, previo delibera assunta dal consiglio di istituto. Ogni altra tipologia di chiusura, ad esempio l’intera settimana di ferragosto, prefigura interruzione di pubblico servizio. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Secondo la norma sopracitata, è quindi possibile chiudere il giorno antecedente al 15 agosto, ma non nei giorni successivi la festività.
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Tutto ciò in attesa di una revisione della normativa che possa suddividere le vacanze lungo l’anno scolastico e fissare uno “spring breack”, in linea con gli standard di molti Paesi europei, compresa la Spagna.