Lo scorso 4 aprile si è tenuto un incontro di informativa al Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’aggiornamento delle graduatorie di III fascia e di quelle dei 24 mesi del personale ATA. Dall’incontro è emerso che l’Amministrazione non è ancora in grado di fornire indicazioni circa la tempistica relativa alla presentazione delle domande.
La bozza di decreto sull’aggiornamento delle graduatorie di III fascia, che riguarderanno anche il profilo di Operatore scolastico, non solo richiede ancora approfondimenti riguardo ai titoli di accesso, ma dovrà anche essere sottoposta al parere del CSPI.
In attesa della pubblicazione del decreto, prevista per la primavera, è bene conoscere le Tabelle di valutazione delle Graduatorie ATA, presenti nell’allegato A del decreto relativo all’ultimo aggiornamento, avvenuto nel 2021.
Leggendo le Avvertenze nell’Allegato A al DM n. 50/2021, il servizio militare di leva (nonchè i servizi sostitutivi assimilati per legge) è valutabile solo se prestato in costanza di nomina. Qualora non sia stato prestato in costanza di nomina, è considerato come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali.
Si tratta di una differenza di non poco conto perché mentre nel primo caso spetterebbero 6 punti, nel caso di servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali, come si è visto, vengono assegnati appena 0,6 punti.
Il Consiglio di Stato (Sezione Settima), con la recentissima sentenza del 04.01.2024, in esecuzione di una precedente pronuncia di accoglimento del ricorso patrocinato dall’avv. Guido Marone, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attribuire n. 6 punti nelle Graduatorie ATA, ai ricorrenti che abbiano svolto il servizio militare di leva e/o civile prestato non in costanza di contratto.
Infatti, come noto, secondo le Tabelle di valutazione delle Graduatorie ATA, il servizio militare e/o civili prestato in costanza di contratto, prevede l’attribuzione di 6 punti, mentre quello prestato al di fuori del periodo di lavoro vede l’attribuzione di soli 0,6 punti, creando un’evidente disparità che il Consiglio di Stato, in accoglimento dei ricorsi presentati dall’avv. Marone, ha annullato.
D’altronde, tale illegittimità è stata anche confermata dalle numerose pronunce di diversi Giudici del Lavoro, in ultimo con due nuove pronunce del 18.3.2024, e, pertanto, in occasione dell’aggiornamento per il triennio 2024/2027, di prossima pubblicazione, per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto per il Personale Tecnico Amministrativo (ATA), è possibile presentare ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, avverso il suindicato Decreto Ministeriale, così da richiedere il riconoscimento del punteggio di 6 punti per il servizio militare e/o civile svolto non in costanza di contratto.
Per ottenere tutte le informazioni per tale azione, è sufficiente compilare il form all’indirizzo:
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