E’ evidente come con il decreto legge n. 172/2021 tutto il personale scolastico, il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la polizia locale sono stati oggetto dello stesso ricatto: chi non si vaccina perde la retribuzione fino al 15 giugno 2022, non potendo più sostentarsi a meno di non avere risparmi sufficienti.
Vietare il lavoro senza avere effettuato il vaccino o essere guariti dal covid a tutti coloro che hanno più di cinquant’anni fino al 15 giugno 2022 e imponendo l’uso del tampone ogni 48 ore sostanzialmente per qualsiasi attività sociale e il fatto che l’obbligo di tampone da cui i vaccinati sono invece esclusi ancora una volta è una riprova che sia una misura diretta a spingere al vaccino, e NON UNA SCELTA DIRETTA ALLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. Se fosse LA SALUTE E LA SICUREZZA DELL’AMBIENTE l’obiettivo l’obbligo di tampone sarebbe stato imposto anche ai vaccinati, che come evidenziato dai dati possono contagiarsi e contagiare allo stesso modo dei non vaccinati, DIFFONDENDO IL CONTAGIO.
Vale la pena osservare che una simile azione discriminatoria del governo, in radicale contrasto anche con l’art. 3 Cost., ha scientemente deciso di escludere una fetta importante della popolazione dalla società.
Tali decreti legge non trovano alcuna legittimazione neppure nell’art. 32 Cost., norma che consente l’imposizione di trattamenti sanitari con legge, ma mai di trattamenti che siano lesivi del “rispetto della persona umana”. Vietare ad un cittadino di lavorare, così impedendogli di sopravvivere, è certamente contrario al rispetto della persona umana.
– In base al regolamento UE 953/2021, direttamente applicabile nel nostro ordinamento, così come rettificato nella prima erronea traduzione il 5 luglio 2021, al considerando n. 36 recita testualmente: “E’ necessario evitare ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate (…) o hanno scelto di non essere vaccinate”. L’ultimo inciso, oggetto di rettifica, non compariva nella traduzione italiana del testo del regolamento ma compariva, fin dal principio, nel testo originale in lingua inglese: “or chose not to be vaccinated”; e, l’art. 17 del regolamento 953/2021 reciti: “Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (n.d.s. 15/6/2021). Esso si applica dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022”. Ed ancora a chiusura: “Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”.
– Merita infine menzione l’articolo 1 della Legge 219 “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, nel rispetto dei principi della Costituzione (art. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Si afferma il diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
Il Governo impone un trattamento e pretende che la vaccinazione sia espressamente dichiarata da ogni singolo individuo come completamente spontanea.
Ringrazio dell’attenzione e certa del vostro esercizio responsabile di rappresentanza del popolo italiano e quindi dell’accoglimento dell’appello di non approvare i decreti legge.
Angelica Tropi
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