Con riferimento alle infinite problematiche della scuola Italiana appare opportuno sgombrare il campo da affermazioni tendenti a mistificare deliberatamente la realtà.
Chi produce una domanda (stipulando un contratto di lavoro a tempo indeterminato) non può asserire di essere stato influenzato dalle dichiarazioni del politico o dalle F.a.q. del Miur. Prima della firma del contratto deve affidarsi al solo testo della legge!
• La Legge 107/2015, per quanto discutibile, prevedeva in modo chiaro che le Graduatorie ad Esaurimento (GAE) non sarebbero state cancellate ma sarebbero state utilizzate negli anni successivi per individuare i soggetti beneficiari di incarichi a tempo determinato o indeterminato, fino al loro totale scorrimento (comma 109 lett.c).
• Producendo domanda (aderendo, pertanto, al piano straordinario di assunzioni) il docente accettava anche la mobilità nazionale (comma 108). I termini “domanda obbligatoria, deportazioni ed esodi forzati” sono pertanto ed evidentemente comode espressioni di una realtà romanzata.
• Nell’anno scolastico 2015/16 era prevista la possibilità di assegnazione provvisoria interprovinciale in base alla quale il docente di ruolo avrebbe potuto ottenere incarico annuale su sede diversa dalla propria (comma 108).
• Nell’anno scolastico 2016/17 era prevista una mobilità straordinaria professionale e territoriale per i soli docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/15.
• In estrema sintesi, contratto e L. 107/15 escludevano la possibilità di assegnazione provvisoria per i neoassunti. Solo se titolari di incarico a tempo determinato, infatti, sarebbero rimasti nella propria provincia e solo fino alla fine di quell’incarico per poi essere soggetti alla mobilità nazionale sulle 100 province scelte.
• Era previsto un vincolo di permanenza di 3 anni nella provincia di destinazione.
Tale vincolo triennale, tuttavia, non ha mai trovato applicazione:
derogato nel 2015/16 prevedendo l’assegnazione provvisoria sull’organico di fatto per i neoassunti destinatari di contratto a tempo determinato;
derogato nel 2016/17 dall’Emendamento Puglisi per un altro anno scolastico, oltre alla concessione del 100% dei posti disponibili per la mobilità;
derogato nel 2017/18 in base ad accordo sindacati/Miur.
Ministro e Sottosegretari, dopo aver dichiarato per mesi la propria contrarietà alla deroga del vincolo triennale, hanno concordato con i sindacati l’ennesima modifica della Legge consentendo a tutti di chiedere ed ottenere assegnazione provvisoria nella provincia di provenienza, lasciando vuota la cattedra assegnata, in prevalenza al nord, ed occupando posti dell’organico di fatto, in prevalenza al centro-sud. Tali posti erano da decenni ricoperti con incarichi ai precari delle GAE che, in troppi casi, sono rimasti senza lavoro.
I docenti con vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo, e che hanno accettato la mobilità nazionale, quindi, non hanno mai occupato la sede di titolarità.
I docenti GAE esaminata la Legge 107/15 hanno semplicemente optato per una delle alternative previste: entrare in ruolo in base allo scorrimento della graduatoria nella provincia in cui erano e sono iscritti. I continui rimaneggiamenti della normativa, però, hanno modificato il testo entrato in vigore sulla base del quale erano state operate le scelte di 45.000 precari GAE.
L’allontanamento dalla provincia di origine ed il vincolo triennale sono stati il maggior deterrente alla domanda di assunzione. A due anni di distanza, con un vincolo triennale mai applicato, con mobilità straordinaria concessa sul 100% dei posti in organico di fatto, tutti i docenti rimasti in GAE si sono sentiti umiliati per la propria scelta operata in base a quanto previsto dalla legge 107/15.
A ciò, si aggiunga l’ulteriore e grave danno derivante dall’algoritmo utilizzato dal Miur nell’individuazione della sede da abbinare al docente.
L’algoritmo, infatti ha generato un numero considerevole di errori con conseguenti pronunce giudiziarie che riconoscono il diritto del docente di rientrare. Il docente che rientra nella propria provincia, però, si aggiunge ai docenti titolari al Nord e di fatto mai partiti, senza che nessuno di loro sia riposizionato altrove (è una aberrazione. Esemplificando: due soggetti dichiarano di essere proprietari dello stesso bene ed il giudice, invece di attribuire la piena proprietà all’uno o all’altro, li considera entrambi pieni proprietari dello stesso bene ovvero decide che ad uno dei due spetti la casa del vicino – docente GAE).
Sarebbe, inoltre, corretto, considerare nella correzione dell’errore, l’organico nazionale alla data della domanda di assunzione con il piano straordinario e non con l’organico venutosi a creare successivamente, per non danneggiare ulteriormente chi è rimasto nelle GAE e contava di essere immesso in ruolo sui nuovi posti che si sarebbero liberati annualmente e successivamente al piano di assunzione straordinario nelle rispettive province.
Un altro aspetto di non poco conto è il danno che da tre anni subiscono gli alunni diversamente abili, costretti a nuovi insegnanti con buona pace della tanto decantata continuità didattica, ovvero affidati a docenti privi dell’abilitazione.
I docenti precari GAE, stanchi delle continue e vili modifiche della Legge 107/15, stravolta rispetto all’impianto iniziale sulla base del quale hanno operato la scelta di entrare di ruolo subito ovvero di attendere lo scorrimento della graduatoria, comunque titolari, al pari dei docenti neoimmessi, di altrettanti diritti costituzionalmente garantiti:
CHIEDONO
1. La previsione nella legge di bilancio delle somme necessarie alla trasformazione dell’organico di fatto in organico di diritto, con destinazione di tali posti nella percentuale minima del 60% tra le GM e le GAE e in particolare modo trasformare i posti attualmente occupati oggi nel sostegno e nelle varie classi di concorso, in posti di ruolo in quanto occupati annualmente da settembre a giugno;
2. Lo svuotamento delle GAE, prima dell’avvio di nuove procedure concorsuali, con l’immissione in ruolo di tutti docenti nella provincia dove risultano iscritti, e in particolar modo di non bandire nuovi concorsi per tutte quelle classi di concorso che oggi si trovano in esubero a causa della riduzione operata dalla legge 133/08;
3. La possibilità, ove non fosse possibile, per via delle classi di concorso in esubero, l’immissione in ruolo nell’organico di potenziamento al fine di svuotare le GAE nella propria provincia;
4. Il ruolo giuridico immediato dei docenti GAE, per tutte quelle classi di concorso dove i docenti non troverebbero posto sia nell’organico di diritto che nell’organico di potenziamento, atteso che gli stanziamenti previsti per 52mila assunzioni sono stati utilizzati parzialmente per 27.000 assunzioni;
5. La non riapertura delle GAE per eventuali e possibili nuovi inserimenti al fine di esaurire tutte le GAE provinciali di ogni ordine e grado.
di Coordinamento Nazionale Docenti Gae e del Comitato Nazionale Docenti GaE
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