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Applicazione Ccnl dirigenti scolastici

In particolare, la nota illustra le decorrenze degli incrementi, per tredici mensilità, degli stipendi tabellari definiti dall’art. 2 del CCNL del giorno 11 aprile 2006 (biennio economico  2004-2005):
·         – dal 1° aprile 2006 di € 15,74
rideterminato dal 1° luglio 2006 in € 26,24
rideterminato dal 1° gennaio 2007 in € 141,386
·         – dal 1° aprile 2008 di € 15,74
rideterminato dal 1° luglio 2008 in € 26,24
rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 103,30 

A seguito di tali incrementi – che assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale – gli stipendi tabellari dei dirigenti sono rideterminati dal 1° gennaio 2007 in € 41.968,00 e dal 1° gennaio 2009 in € 43.310,90, comprensivi entrambi del rateo della tredicesima mensilità.
Gli incrementi economici hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sull’equo indennizzo e sull’indennità alimentare. I medesimi effetti si applicano anche alla retribuzione di posizione di parte fissa e variabile in godimento.
A tale proposito l’Inpdap ricorda che la retribuzione di posizione di parte fissa è rideterminata decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 3.166,68 annui lordi, mentre a decorrere dallo gennaio 2009 la stessa è rideterminata in € 3.556,68 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità. Nei bienni economici di vigenza dei contratti in esame, il valore massimo della parte variabile della retribuzione di posizione è pari a € 34.195,96 annui lordi.
I benefici economici di cui sopra sono corrisposti integralmente alle scadenze al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale: agli effetti dell’indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del Codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Inoltre, ai fini del trattamento di quiescenza, per tutto il personale destinatario del contratto in esame, la retribuzione di posizione, sia per la parte fissa che nella sua componente varabile, è utile per il calcolo della quota A di pensione.
È utile invece per il calcolo della quota B di pensione l’indennità sostitutiva della reintegrazione di cui all’art. 21 del Ccnl della dirigenza dell’area V del 15 luglio 2010. Al dirigente illegittimamente licenziato compete un’indennità supplementare il cui importo è determinato tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato dell’importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità. Per esplicita previsione contrattuale, qualora il dirigente licenziato abbia un’età compresa fra i 46 e 56 anni, l’indennità in esame viene aumentata di ulteriori mensilità (da due a sette) in relazione agli anni dell’interessato. Gli importi mensili di detta indennità sostitutiva ricomprendono anche la retribuzione di posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella di risultato. Ai fini pensionistici tale indennità è utile.
Infine, per tutti gli incrementi retributivi utili ai fini del Tfs/Tfr (stipendio tabellare, Ria, retribuzione di posizione parte fissa e variabile), nel caso di cessazione dal servizIo durante il biennio economico in esame, l’Inpdap, a seguito dell’accertamento dell’avvenuta regolarizzazione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro e dell’iscritto, potrà eventualmente provvedere, in sede di riliquidazione dell’indennità di buonuscita, al recupero dei contributi non versati a carico degli iscritti.
Lara La Gatta

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