E’ stato reso noto dall’Anp un nuovo decreto (questa volta ad emanarlo è stato il Giudice del Lavoro di Roma) in materia di applicazione del decreto legislativo 150/2009.
In concreto la vicenda di cui si è occupato il tribunale della capitale è identica a quella di molte altre realtà: il dirigente scolastico si è rifiutato di svolgere la contrattazione integrativa di istituto sulle lettere h), i) ed m) dell’articolo 6 del CCNL (si tratta dei punti che riguardano l’assegnazione del personale ai plessi e più in generale le gestione del personale); la contrattazione si è di fatto interrotta e le organizzazioni sindacali hanno denunciato il dirigente per condotta antisindacale.
E’ vero – hanno sostenuto i sindacati ricorrenti – che il “decreto Brunetta” esclude dalla contrattazione integrativa le materie relative alla organizzazione degli uffici e alla gestione del personale – ma è altrettanto vero che l’articolo 6 del CCNL deve considerarsi tuttora vigente in seguito al blocco delle contrattazioni previsto dalla legge 122/10 (articolo 97, comma 17).
In effetti è stata questa la motivazione che i sindacati hanno sempre sostenuto per opporsi al “decreto Brunetta”
“Tutto il contendere – osserva però l’Anp – è avvenuto prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 141 del 1° agosto 2011 (ed entrato in vigore il 6 settembre, ndr), che chiarisce definitivamente la portata innovativa del D.Lgs.150”.
“Ora – aggiunge ancora l’Anp – ogni eventuale altro ricorso delle OO.SS. ex art.28 L.300/70 circa l’applicazione dell’art.6 CCNL Scuola è destinato sicuramente ad essere rigettato anche con vittoria di spese per l’amministrazione”.
Tanto è vero che nelle ultime settimane i sindacati del comparto hanno deciso di modificare i motivi dell’opposizione; UilScuola e CislScuola, per esempio, stanno incominciando a sostenere una posizione del tutto diversa da quella di qualche mese fa: l’assegnazione ai plessi, secondo i due sindacati, sarebbe materia di contrattazione non tanto perché demandata alla contrattazione integrativa dall’articolo 6 del CCNL quanto perché si tratta di una questione connessa con la mobilità territoriale.
Quest’ultima motivazione appare piuttosto debole in quanto se così fosse, dovrebbe valere anche per tutti quei pubblici dipendenti che operano in Enti i cui servizi sono articolati su più sedi. Ma non ci risulta che nelle grandi città o nelle ASL l’utilizzazione del personale in una sede piuttosto che in un’altra sia soggetta a contrattazione.
Per parte sua, riferendosi ancora una volta alla nota del 1° settembre a firma del direttore generale Luciano Chiappetta, l’Anp ribadisce che “eventuali note, da chiunque firmate, non sollevano i dirigenti scolastici dalle loro responsabilità che sono stabilite solo dalla legge”.
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