Personale

Apprendistato e alternanza scuola lavoro, nascono con la riforma Moratti

Un nostro articolo sull’iniziativa dell’Istituto Boccioni-Fermi di Reggio Calabria che ha stipulato il primo contratto di Apprendistato di 1^ livello con una sua studentessa, ha incuriosito alcuni lettori che ci hanno chiesto la differenza che intercorre tra Alternanza scuola lavoro e apprendistato.

Apprendistato e Alternanza scuola lavoro

La legge n.53/2003, nota come riforma Moratti, prevedeva che dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si potessero conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato”. Il Ministero ha varato anche uno schema di decreto per rendere attuativo questo pezzo di riforma. La materia trattata dalla Moratti sull’apprendistato trovava sponda con un’altra legge di riforma del mercato del lavoro, ovvero la Legge Biagi n.30/2003.

Quindi l’apprendistato e l’alternanza scuola lavoro nascono nei primi anni del 2000, quando il Ministro dell’Istruzione è Letizia Moratti. Nel 2015, con la legge 107, l’alternanza scuola lavoro ha preso carattere obbligatorio ed è stata estesa anche all’istruzione liceale.

Mentre l’alternanza scuola lavoro è un modello di formazione pratica che stabilisce un rapporto diretto tra scuola e mondo del lavoro mediante l’attivazione di periodi di formazione degli studenti in aula e periodi di apprendimento degli stessi studenti in azienda, l’apprendistato è un vero e proprio contratto di lavoro fatto tra l’azienda e gli studenti che vengono stipendiati.

Apprendistato e Legge Biagi

L’apprendistato, come abbiamo detto, è un vero e proprio contratto di lavoro tra azienda e studente, introdotto in varie forme dalla legge Biagi nel 2003, è raramente utilizzato. In buona sostanza lo studente frequenta la scuola in alcune ore e lavora in azienda per un’altra parte della giornata. La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato è affidata alle Regioni, per cui l’alunno negli ultimi tre anni di scuola secondaria studia e contemporaneamente svolge il lavoro di apprendistato con lo stipendio dell’azienda.

Nel caso della studentessa dell’Istituto Boccioni-Fermi di Reggio Calabria che ha stipulato un contratto di apprendistato con un’azienda della città calabrese, il suo lavoro in azienda vale anche per ottemperare all’obbligo della studentessa di svolgere le ore di alternanza scuola lavoro.

Lucio Ficara

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