Il provvedimento interviene sui punti critici emersi in sede di applicazione della legge del 1990 sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali prescrivendo modalità più rigorose per l’esercizio del diritto di sciopero in modo da rafforzare la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, particolarmente nei settori della sanità, dei trasporti e dell’energia.
Le innovazioni riguardano essenzialmente:
– la promozione di forme più incisive di prevenzione, conciliazione e raffreddamento dei conflitti attraverso accordi fra le parti sociali;
– l’adeguamento del sistema sanzionatorio rendendolo più efficace;
– il rafforzamento delle funzioni della Commissione di garanzia;
– la previsione di strumenti di tutela degli interessi degli utenti.
La legge in particolare prevede che:
– i lavoratori devono proclamare lo sciopero con 10 giorni di preavviso e tra uno sciopero e l’altro devono trascorrere intervalli minimi per evitare accavallamenti;
– nel corso delle agitazioni i servizi dovranno funzionare almeno al 50% ed un terzo del personale deve assicurare il servizio;
– le sanzioni, per le organizzazioni, vanno dai 5 ai 50 milioni per ogni giorno di violazione;
– sono soggetti alle sanzioni sia i singoli lavoratori che i liberi professionisti o piccoli imprenditori che i sindacati e le associazioni di categoria;
– le sanzioni si applicano anche nel caso in cui si proclama uno sciopero e poi lo si revoca senza aver dato adeguate informazioni all’utenza;
– la Commissione di garanzia fissa i servizi minimi essenziali che in ciascun settore devono essere prestati in ogni caso.
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