Nelle prossime ore, al più tardi entro venerdì, arriveranno sui conti correnti dei docenti gli arretrati spettanti dopo il rinnovo del contratto scuola 2016-2018. Gli aumenti stipendiali, invece, saranno validi da giugno 2018.
Come scritto in precedenza, se gli arretrati verranno erogati a maggio le tabelle saranno aggiornate.
Per i tre mesi marzo/maggio 2018, infatti, ci saranno da 85 a 110 euro in più per ciascun mese, a seconda della fascia stipendiale. In pratica da 255 a 330 in più rispetto alle “vecchie” tabelle.
Arretrati per i pensionati
Gli arretrati spetteranno anche al personale scolastico già in pensione: questo è previsto dal nuovo CCNL che quindi prevede dei benefici economici anche per tutti coloro che sono andati in pensione nel periodo di validità del nuovo contratto.
Infatti, gli arretrati dovranno essere corrisposti, tramite ricalcolo l’INPS, ai docenti andati in pensione il 1° settembre 2016 e quelli che hanno cessato il servizio il 1° settembre 2017. I primi riceveranno gli arretrati relativi al periodo gennaio 2016-agosto 2016, mentre i secondi riceveranno gli arretrati relativi al periodo gennaio 2016-agosto 2017.
Il comma 2 dell’art.36 del nuovo contratto scuola 2016/2018 specifica infatti che: i benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.”
Arriveranno anche gli aumenti
Il beneficio varrà per i pensionati della scuola anche per quanto riguarda gli aumenti: la nuova contrattazione prevede che gli incrementi retributivi previsti per il triennio 2016-2018 dovranno essere computati “ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza” del nuovo contratto.
Di conseguenza, i lavoratori del comparto istruzione andati in pensione tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018 , dovranno beneficiare di un adeguamento del trattamento pensionistico che tenga conto degli aumenti contrattuali previsti per gli specifici profili professionali e con le decorrenze indicate dal contratto (1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017 e 1 marzo 2018).
Ricalcolo TFR o TFS
I pensionati avranno anche diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio o trattamento di fine rapporto (in base al regime spettante) per il periodo corrispondente agli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nessuna istanza da presentare: ci pensa l’Inps
E’ bene sottolineare che per ottenere l’adeguamento degli assegni pensionistici sulla base degli aumenti predisposti dal nuovo contratto, gli interessati non dovranno presentare nessuna specifica istanza: infatti il ricalcolo verrà effettuato d’ufficio dall’Inps.