Attualità

Ecco il fondo per le persone che assistono malati in casa

Continua, senza sosta, il lavoro della commissione Bilancio del Senato sulla legge di bilancio per il 2018. Via libera al Fondo per il sostegno dei ‘caregiver familiari’. Si tratta di quelle persone che assistono familiari gravemente malati, in maniera non professionale.

La commissione Bilancio del Senato ha dato via libera all’unanimità all’emendamento (a prima firma Laura Bignami, ma poi sottoscritto da tutti i gruppi e da centinaia di senatori singolarmente) che stanzia 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per “la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare”.

Il sostegno sarà destinato alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, o di familiare fino al terzo grado che non si autosufficiente, sia ritenuto invalido o sia titolare di indennità di accompagnamento.

Il testo dell’emendamento

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(”Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del caregiver familiare”)

        1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un ”Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno finanziario 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui all’articolo 94 e alla Tabella A della presente legge, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

        2. Il Fondo di cui al comma 1 ha l’obiettivo di garantire al caregiver familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge io maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 194, per almeno una media di 200 ore mensili ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, le seguenti misure di sostegno:

            a) forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n, 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

            b) forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro durante il periodo di attività di cura e assistenza.

        3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del comma 2.

        4. Entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

        5. Al fine dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Andrea Carlino

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