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Arriva la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione

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L’art. 1 del  decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego  (NASpI), con funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Con messaggio n. 2971 del 30 aprile 2015 l’Inps spiega in cosa consisterà questa nuova indennità di disoccupazione, che con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi dal 1° maggio 2015, sostituirà le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, la cui disciplina continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015.

Destinatari della NASpI sono i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché  il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 

  1. siano in stato di disoccupazione;
  2. possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
  3. possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI viene corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Per il calcolo della durata non sono considerati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Per poter richiedere l’indennità, la domanda deve essere presentata telematicamente, sul sito Inps, tramite patronato o Call center, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La disciplina di dettaglio della indennità NASpI sarà regolata con apposita circolare INPS in corso di pubblicazione.