Qualche giorno addietro avevamo scritto riguardo l’intervento da parte del Direttore dei servizi del Usr Toscana sullo spinoso e dolente tema del conferimento dell’incarico di sostituzione del Ds da parte del suo vicario. Nella nota dell’Usr della Toscana si ribadiva che in virtù di quanto espressamente previsto all’art. 52, comma 2, lett. b) del D.L.vo 165/2001, nel periodo di assenza per ferie del dirigente scolastico non è consentito conferire incarico di sostituzione del dirigente medesimo da parte del docente collaboratore vicario.
Secondo l’amministrazione, l’iniziativa di sostituire con il vicario l’assenza per ferie del dirigente scolastico si potrebbe configurare come un indebito quanto ingiustificato onere finanziario a carico dell’Amministrazione scolastica. In pratica il ds che si fa sostituire dal vicario durante le ferie creerebbe un danno erariale alle casse dello Stato. Questa interpretazione restrittiva della norma, che tra l’altro è diffusa in tutta Italia, alla luce di alcune sentenze del Tribunale di Latina sembrerebbe applicata in malo modo. Infatti dalla Sezione del Giudice del Lavoro del Tribunale della città dell’Agro Pontino arrivano le prime sentenze di ingiunzione di pagamento per il ruolo di vicario quando svolge le funzioni di dirigente scolastico.
Le sentenze sono due e si riferiscono al caso di un docente vicario di un ds che è ha il ruolo di reggente della scuola, ma anche a quello di un vicario che ha svolto le funzioni dirigenziali, come predisposto dalla scuola, nel periodo di ferie del dirigente stesso.
Sentenza 1
Sentenza 2