Categorie: Personale

Arrivano i chiarimenti del Miur sulle assenze per visite specialistiche

Per sottoporsi ad una visita specialistica, per fare una terapia, o per eseguire degli esami diagnostici, durante l’orario di servizio un insegnante  deve obbligatoriamente chiedere un permesso breve, una giornata di permesso retribuito per motivi personali oppure, previa presentazione di certificazione medica, può chiedere un giorno di assenza per malattia?
Questa è la domanda che si sono posti i dirigenti scolastici e tutto il personale della scuola all’indomani della circolare n. 2 del 17 febbraio 2014, registrata alla Corte dei Conti il 19 marzo, in cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indirizzi applicativi sull’art. 55/septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall’art. 4, comma 16 bis, del decreto legge 101 del 31/8/2013, per quanto attiene alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei pubblici dipendenti. Da più parti era stata richiesto un intervento chiarificatore al Miur, in modo da regolare univocamente i comportamenti applicativi di questa nuova disposizione, che tocca anche norme contrattuali praticate da diversi anni. 
Dopo un momento di preoccupante silenzio ecco arrivare la risposta del Miur, che proprio oggi ha emanato la circolare prot. n. 5181 che ha per oggetto: “Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – art. 4 comma 16 bis – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici”. Tale circolare è articolata in tre punti e conferma in buona sostanza quanto sostenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Infatti è scritto che per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il personale non potrà usufruire, di regola, di assenze per malattia, dovendo invece fruire dei permessi per documentati motivi personali (art. 18 CCNL del 16/5/1995) o di istituti contrattuali similari o alternativi (permessi brevi di cui all’art. 20 del CCNL 16/5/1995 o riposi compensativi di cui agli artt. 26 e 27 CCNI 16/5/2001, integrativo del CCNL 16/2/1999). In assenza di ulteriori specifiche indicazioni in merito, si ritiene che, nell’ipotesi in cui l’assenza si verifichi prima dell’entrata in servizio del dipendente, il computo della durata della medesima dovrà effettuarsi riferendosi all’orario di ingresso al lavoro in ciascun ufficio, fermo restando il principio di flessibilità in entrata. 
Nella circolare si spiega che per giustificare l’assenza è possibile, in caso di mancata certificazione medica attestante l’avvenuta visita diagnostica, presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello inserito nella circolare ed allegato alla presente. Inoltre è di fondamentale importanza sapere che se le visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici sono concomitanti con una situazione di incapacità lavorativa del dipendente, si potrà ricorrere alla richiesta di giornata di malattia, con le usuali modalità di comunicazione. 
Infine la circolare prevede espressamente le ipotesi in cui, a causa delle patologie sofferte, il dipendente debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro. In tali casi, a fini di semplificazione, per poter usufruire dell’assenza per malattia si ritiene sufficiente anche un’unica certificazione del medico curante, redatta in forma cartacea, che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Tale certificazione, da presentare prima dell’inizio delle terapie, dovrà essere integrata, di volta in volta, dalle singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie per ciascuna giornata. In tali casi, l’attestazione di presenza – redatta secondo le modalità di cui al punto 2 – dovrà contenere anche l’indicazione che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

Lucio Ficara

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