Sospesi entro 48 ore ed entro 30 giorni licenziati, al termine del procedimento disciplinare, i dipendenti pubblici che timbrano e poi si assentano dal posto di lavoro : a dirlo il Decreto legislativo in attuazione della riforma Madia approvato dal Consiglio dei ministri proprio oggi.
Il provvedimento, che era all’ordine del giorno del Cdm, contiene Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116, apporta infatti modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare.
Sul decreto dovranno essere acquisiti l’intesa della Conferenza Unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
Per chi viene colto in flagrante con telecamere o altri strumenti che registrano l’accesso in ufficio, oltre a venire sospeso immediatamente in via cautelare rimarrà senza stipendio, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare, “senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, entro 48 ore dal momento in cui viene a conoscenza del fatto.
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La violazione di tale termine comunque “non determina la decadenza dall’azione disciplinare ne’ l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile”.
Tra le principali novità introdotte nei correttivi “si prevede un maggior termine per esercitare l’azione di risarcimento per i danni di immagine alla PA provocati dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento” si legge nel comunicato di Palazzo Chigi diramato dalle agenzie di stampa. “La denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti avverrà, ora, entro 20 giorni (non più 15) dall’avvio del procedimento disciplinare in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure poste a carico delle pubbliche amministrazioni”.
“Lo stesso avverrà per il caso in cui la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro 150 giorni (non più 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. La finalità è di garantire maggiore certezza e una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che si svolge presso l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) e il conseguente procedimento per danni di immagine alla PA (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei conti)”.
Infine, “si prevede l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all’Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dall’adozione degli stessi: ciò, al fine di consentire il monitoraggio sull’attuazione della riforma, anche per adottare ogni possibile strumento che ne garantisca la piena efficacia”.
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