Nell’articolo 2 del Decreto Ministeriale del 16/1/1997 sono individuati i contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che sono i seguenti:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.
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