Categorie: Contratti

Articolo 29 del contratto, ovvero il pomo della discordia

L’ipotesi ventilata in un nostro articolo, di una possibile modifica dell’art.29 del contratto collettivo nazionale della scuola, in fase di un eventuale rinnovo dello stesso contratto, ha emotivamente scatenato un acceso ed appassionato dibattito tra favorevoli e contrari.
Ma cosa prevede nello specifico il su citato art.29 del CCNL scuola?
Questo articolo contrattuale regola le attività funzionali all’insegnamento che comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Nel suddetto art.29 si fa distinzione tra adempimenti individuali dei docenti e attività collegiali. Quali sono gli adempimenti individuali dei docenti? Sono sostanzialmente la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la correzione degli elaborati e i rapporti individuali con le famiglie. In particolar modo l’adempimento della preparazione degli elaborati e la correzione degli stessi è motivo divisivo tra opinioni differenti tra docenti.
Ci sono docenti obbligati a svolgere questo adempimento, in quanto alcune materie scolastiche prevedono obbligatoriamente le verifiche scritte ed anche in numero congruo, mentre per altri questo adempimento è facoltativo. Quindi alcuni docenti di discipline portanti, che sono obbligati dalle norme vigenti, a somministrare verifiche scritte, avrebbero un carico di lavoro aggiuntivo notevole rispetto ad altri docenti che questo obbligo non ce l’hanno.
Esistono anche docenti che sono obbligati a somministrare prove grafiche, che pretendono una particolare cura nella correzione. Questo obbligo vige solo per alcuni docenti, mentre per altri diventa solo una libera facoltà, che a volte viene anche attuata.
L’art. 29 in questo particolare punto della correzione degli elaborati, obbligatori per alcuni e facoltativi per altri, sembra rappresentare un pomo della discordia all’interno della categoria. Bisogna comunque riconoscere che il carico di lavoro per la correzione degli elaborati, si può quantificare in almeno 200 ore annue.
La domanda è: “La gratuità del lavoro di correzione dei compiti è da considerarsi giusta?”
L’art. 29 regolamenta anche le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti.
Queste attività sono suddivise nel seguente modo: fino ad un massimo di 40 ore, che ormai con la frenesia e l’efficientismo delle scuole odierne tutti raggiungono , di partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, altre 40 ore massimo, ed anche in questo caso tutti i docenti li svolgono per intero, di partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
Queste 80 ore sono svolte in pari misura da tutti gli insegnanti, proprio per il limite massimo, che una volta raggiunto, consente al docente a domanda, di non partecipare ad ulteriori impegni.
Cosa diversa è per gli scrutini in cui si sottolinea un’evidente sperequazione di impegno orario per i docenti che hanno un maggior numero di classi.
È importante sapere che lo svolgimento degli scrutini comprende anche la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Ci sono quindi docenti con tre classi solamente che svolgono 6 scrutini l’anno per un modesto numero di studenti, mentre ci sono docenti con 9 classi, che subiscono una vera e propria molestia burocratica, compilando centinaia di schede e partecipando a 18 scrutini. Insomma forse l’art.29 del contratto rappresenta nelle sue disparità un vero e proprio pomo della discordia.

Lucio Ficara

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