Home Alunni Articolo 731 codice penale: inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori

Articolo 731 codice penale: inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori

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L’articolo 731 del codice penale dice: “Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo , d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione [elementare]  è punito con l’ammenda fino a trenta euro “.

Si tratta di reato proprio, in quanto può essere commesso solo dai genitori aventi la patria potestà o, in mancanza, dal tutore (v. 357) o da coloro ai quali il minore è affidato per ragioni di educazione, di cura, per l’esercizio di una professione o di un’arte. A tal proposito è di questi giorni la notizia  riguardante i genitori di una 14enne residente in un comune della Bassa Valle sono stati denunciati dai Carabinieri e dal Sindaco del proprio comune per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori.

Infatti, protagonista della vicenda è una famiglia che si rifà a una dottrina chiamata “Io sono l’eterna essenza”, che rifiuta lo Stato e che alle etichette di “padre”, “madre” e “figlio” preferisce quella di “compagni di viaggio alla scoperta di sé”. Per insegnarle queste e altre cose, la coppia ha tolto la figlia da scuola. La scelta è consentita dalla legge, che però prevede l’obbligo di affrontare l’esame di terza media. La ragazza non si è presentata, così è partita la denuncia.

Con questa indagine i carabinieri  riferiscono di aver scoperto che vi sono altre famiglie in Valle d’Aosta che seguono questa dottrina e alcune di queste non riconoscendo lo Stato Italiano si rifiutano di pagare varie bollette di diversi tipi di utenze come ad esempio quella idrica. Per giustificare i mancati pagamenti inviano lettere legali, che si possono trovare sul loro sito di riferimento, ioeternaessenza.blogspot.it.

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