Con la circolare n. 72 del 23 maggio 2018 l’Inps ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione, per gli iscritti a tutte le gestioni INPS, sia pubbliche che private, dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei casi di abrogazione e/o rinuncia al vitalizio o alle prestazioni pensionistiche regionali destinate ai consiglieri, nei casi di restituzione della contribuzione regionale, e di sostituzione dei vitalizi con nuove prestazioni a carattere pensionistico.
Con la stessa circolare l’Inps ha fornito anche, per gli iscritti alla Gestione Pubblica, le indicazioni per il versamento della quota di contribuzione relativa alla cassa pensionistica a carico dell’iscritto.
Per quanto riguarda in particolare gli iscritti alle casse pensionistiche della Gestione Pubblica, il riconoscimento del diritto di accredito figurativo deve essere richiesto all’Istituto mediante presentazione di apposita istanza telematica.
I periodi di aspettativa con la corrispondente retribuzione figurativa risultante dalla dichiarazione dell’Amministrazione in qualità di datore di lavoro verranno computati ai fini pensionistici nella posizione assicurativa dell’iscritto dopo aver acquisito il pagamento da parte dell’organo elettivo ovvero da parte dell’iscritto, comprensivo delle eventuali somme aggiuntive per ritardato pagamento.
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