Un lettore chiede: “Ho un contratto a tempo indeterminato come insegnante di scuola superiore. Vorrei chiedere un’aspettativa per accettare un altro lavoro temporaneo. Il periodo di aspettativa potrà essere inferiore?”
Prima di tutto, ricordiamo che l’aspettativa non retribuita è prevista dall’art. 18, comma 3, del CCNL del 29.11.2007, consente di poter “effettuare una diversa esperienza lavorativa, o superare un periodo di prova”, per un anno scolastico; così come, più in generale, lo consente per 12 mesi l’articolo 18 comma 2 della legge 183/10 (collegato al lavoro), sospendendo di fatto, in entrambi i casi, l’incompatibilità durante il periodo di fruizione dell’aspettativa.
La conditio sine qua non è che non è possibile mantenere due attività lavorative contemporaneamente, ma è consentito effettuare un’altra esperienza. Il posto ottenuto a scuola, sarà conservato, come è ben noto.
Come riferisce anche l’ARAN, la norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un contratto di lavoro con un’altra amministrazione pubblica o con un soggetto privato. L’aspettativa in questione è senza retribuzione e l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata.
La dizione letterale della norma “per un anno scolastico” si riferisce quindi alla natura dell’aspettativa, la quale, pur essendo richiesta per un più breve periodo, comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico.
Ne consegue che, una volta fruita l’aspettativa, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, questa non potrà essere prorogata.
Si tratta di un’aspettativa per motivi di studio e può durare per tutta la durata del dottorato di ricerca e non può essere confusa con i permessi studio. Nello specifico consiste nel diritto spettante al dipendente pubblico di essere collocato in aspettativa dall’amministrazione di appartenenza nel caso in cui risulti ammesso ad un corso di dottorato di ricerca presso una università.
L’aspettativa per dottorato di ricerca non può essere concessa ai pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca e viene concessa, dal 2011 (con la riforma Gelmini), previa verifica della compatibilità con le esigenze di servizio dell’amministrazione.
Infatti il dirigente scolastico può respingere la domanda esclusivamente per motivi di servizio, che vanno ovviamente indicati nel provvedimento.
MODULI (fonte Wolters Kluwer)
Aspettativa per dottorato di ricerca senza assegni
Aspettativa per dottorato di ricerca retribuita
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