Ci arriva un quesito da parte di un docente impegnato in una supplenza a scuola, che ci chiede se anche per lui è valida l’aspettativa per seguire il dottorato di ricerca.
Ebbene, rispondiamo alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 3096 dello scorso febbraio.
La sentenza sancisce che i docenti con contratto a tempo determinato non possono usufruire del permesso, e quindi mantenere la retribuzione e di maturare il punteggio di servizio.
La Corte di Cassazione ha accolto infatti, il ricorso del MIUR contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva riconosciuto il diritto di un docente, assunto a tempo determinato per una supplenza annuale, a fruire – durante il congedo straordinario per un dottorato di ricerca ex art. 2 L.476/ 1984 – della conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, sulla base del principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e quelli con contratto a tempo determinato.
Invece, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione precedente, precisando che la legge 448/2001, nella parte in cui prevede il diritto anche alla conservazione del trattamento economico, non è compatibile con il rapporto a tempo determinato, posto che nel caso di specie quest’ultimo sarebbe scaduto a giugno 2008, ben prima del conseguimento del dottorato di durata triennale.
Questo vuol dire che la fruizione dell’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca viene vincolata alla permanenza in servizio del dipendente pubblico almeno per altri due anni dopo la cessazione del triennio di corso. Ma i contratti a termine della scuola non vanno oltre la durata di un anno scolastico, e quindi, questa condizione non può verificarsi.
I giudici di legittimità tale orientamento non sarebbe in contrasto con la normativa europea perché “la limitazione agli assunti a tempo indeterminato”, recita la sentenza, “non contrasta con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nel caso in cui non vi sia compatibilità fra la condizione risolutiva prevista dallo stesso art. 2, giustificata da una legittima finalità, e la durata del contratto a termine, tale da non consentire, dopo il conseguimento del dottorato, la prosecuzione almeno biennale del rapporto”.
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