L’art. 18, comma 3, del CCNL Scuola 29/11/2007 prevede che il dipendente possa essere collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
La norma parla di “un anno scolastico”, ma è possibile usufruire di tale periodo di aspettativa anche per un periodo inferiore all’anno scolastico?
La risposta dell’ARAN, con l’orientamento applicativo SCU_100, è la seguente:
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“A tal riguardo si ritiene opportuno rilevare che l’aspettativa prevista dal terzo comma dell’art. 18 sopra citato, può essere concessa al dipendente della scuola per un anno scolastico e senza assegni al fine di realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
Pertanto, la suddetta norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un contratto di lavoro con un’altra amministrazione pubblica o con un soggetto privato. L’aspettativa in questione è senza retribuzione e l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata.
Infatti, la dizione letterale della norma “per un anno scolastico” si riferisce alla natura dell’aspettativa, la quale, pur essendo richiesta per un più breve periodo, come nel caso de quo, comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico.
Inoltre, una volta fruita l’aspettativa, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata”.
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