Un nostro stimato lettore, attualmente in servizio come docente a tempo determinato fino al 30 giugno, ci ha posto una domanda fondamentale: può usufruire dell’aspettativa? In caso affermativo, quali sono i motivi per cui potrebbe essere concessa e quali sono i possibili ostacoli?
L’aspettativa è un beneficio aperto a tutto il personale scolastico in servizio, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto. Questa opportunità si estende anche ai docenti di religione cattolica, con l’eccezione del personale supplente con contratto a tempo determinato per brevi e saltuari periodi. Tuttavia, è importante notare che la richiesta di aspettativa può essere presentata solo dopo aver sottoscritto il contratto e iniziato il servizio.
È fondamentale comprendere che l’aspettativa, indipendentemente dal motivo per cui viene concessa, comporta l’interruzione del rapporto d’impiego sotto ogni aspetto. In altre parole, il periodo trascorso in aspettativa non è valido ai fini della maturazione delle ferie, né alla percezione della tredicesima, né all’anzianità di servizio o alla contribuzione correlata. Nel caso del personale supplente, tale periodo non è neppure valido per l’aggiornamento delle liste di graduatoria.
Chi desidera richiedere un periodo di aspettativa deve presentare una domanda scritta al dirigente scolastico, solitamente con un preavviso come stabilito dal regolamento dell’istituto. La domanda deve specificare il motivo dell’aspettativa e il periodo desiderato. Si ricorda che il dirigente scolastico può accettare, respingere, ritardare o ridurre la richiesta, e, se concessa, l’aspettativa può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di servizio imprevisti.
La normativa prevede che l’aspettativa possa essere richiesta in un’unica soluzione o frazionata in periodi, con una durata massima di 2 anni, eventualmente prolungabile di ulteriori sei mesi in circostanze eccezionali. Tra le possibili assenze con diritto, il personale scolastico ha la facoltà di richiedere l’aspettativa per motivi familiari, personali, lavorativi e di studio. Questa aspettativa comporta un periodo specifico durante il quale il dipendente conserva il proprio posto, ma non riceve alcuna retribuzione economica.
L’aspettativa per motivi familiari o personali può essere richiesta quando un personale scolastico, docente o personale ATA, si trova in una situazione imprevista che gli impedisce dall’esercitare la sua professione in modo regolare.
L’aspettativa per motivi lavorativi può essere richiesta quando un personale scolastico, docente o personale ATA, desidera intraprendere un’altra attività lavorativa in modo autonomo o societario, stipulare un contratto di lavoro con un’altra amministrazione pubblica o privata, o superare un periodo di prova in un nuovo impiego.
Il personale scolastico che è ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, può, su richiesta, ottenere l’aspettativa per motivi di studio, senza assegni, sempre compatibilmente con le necessità del servizio.
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