Il personale della scuola con contratto a tempo indeterminato, il cui coniuge svolge servizio all’estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l’amministrazione scolastica non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nellla stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistono i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
La fruizione di tale aspettativa non é subordinata dal superamento dell’anno di prova.
La legge 26/80 aveva posto inizialmente come condizione, per la concessione dell’aspettativa, che entrambi i coniugi fossero dipendenti statali; con la successiva legge 333/85 tale limitazione è stata superata, pertanto si è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in aspettativa anche al prrsonale della scuola il cui coniuge presta servizio all’estero per conto di soggetti non statali.
L’aspettativa per destinazione all’estero del coniuge:
– spetta di diritto, cioè non é soggetta alla discrezionalità del D.S.;
– può durare per tutto il periodo di servizio all’estero dell’altro coniuge;
– può essere furita per l’intero anno o frazionata;
– può essere revocata, previo un avviso di 15 giorni, in qualsiasi momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del personale della scuola collocato in aspettativa.
Il personale della scuola collocato in aspettativa per destinazione all’estero del coniuge non ha diritto alla retribuzione, conserva lo status di dipendente della P.A. con tutti gli oneri che questo comporta, tranne quello ovviamente di prestare servizio.
Il tempo trascorso in aspettativa per ricongiungimento al comiuge all’estero non è valido ai fini:
– della progressione di carriera;
– dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio;
– del trattamento di quiescenza e previdenza;
– della maturazione del diritto alle ferie,
– del superamento dell’anno di prova.
Il personale della scuola che cessa dalla posizione di aspettativa, prende il posto di anzianità che gli spetta dedotto il tempo trascorso in aspettativa.
Il personale della scuola che intenda avvalersi dell’aspettativa per destinazione all’estero del coniuge deve presentare al dirigente scolastico della scuola di titolarità un’istanza scritta adeguatamente documentata con attestazioni dell’attività lavorativa del coniuge e anche con autocertificazioni.
L’organo competente a disporre il collocamento in aspettativa è il dirigente scolastico.
Il provvedimento con il quale è stato disposto il collocamento in aspettativa senza assegni, viene trasmesso alla Ragioneria Provinciale dello Stato.
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