Gli organici delle scuole vengono formulati sulla base delle singole classi di concorso, una volta assegnati gli organici alle Istituzioni scolastiche, questi non possono essere snaturati dal dirigente scolastico con assegnazioni dei docenti alle cattedre palesemente illegittimi.
Quando si costituisce l’organico di una scuola, questo viene diviso in classi di concorso ed è proporzionato al numero degli studenti e delle classi che vengono formate. L’organico dell’autonomia si divide in organico di diritto, che si forma sui numeri degli studenti inseriti nel sistema informatizzato, e organico di potenziamento che si dovrebbe basare sull’effettivo fabbisogno della scuola rispetto al piano triennale dell’offerta formativa. Negli Istituti Comprensivi, l’organico si suddivide sulla base delle classi dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado, anche il potenziamento viene assegnato sulle esigenze tecniche o di offerta formativa della scuola. Negli Istituti di Istruzione Superiore, l’organico si suddivide tra i vari indirizzi di composizione dell’Istituto, sulla base degli iscritti ai vari indirizzi e sulla necessità delle classi di concorso di potenziamento.
Le assegnazioni dei docenti alle classi in alcun modo può modificare l’impianto dell’organico dell’autonomia assegnato ad una scuola. Per esempio è irregolare che un docente titolare nella classe di concorso A-13 (latino e greco) del liceo classico possa essere assegnata, all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore, la cattedra contenente le ore del solo italiano nel Liceo Artistico dello stesso Istituto o anche solo una parte di queste ore. È bene specificare che un titolare in A-13 può insegnare solo nel liceo classico (salvo progetti di potenziamento documentati nel PTOF) dove esiste tale classe di concorso e non può essere assegnato in un Liceo artistico o in un Istituto Tecnico dove si insegna A-12 ovvero (italiano e storia). In buona sostanza il docente titolare di A-13 deve essere assegnato negli indirizzi della scuola di titolarità dove esiste tale classe di concorso, anche il docente A-12 dovrà insegnare italiano e storia solo negli indirizzi della scuola di titolarità in cui è presente questa classe di concorso. Non è possibile, salvo l’accordo di tutti i docenti della scuola, un travaso delle titolarità rispetto agli indirizzi dell’Istituto di Istruzione Superiore.
Non è legittimo nemmeno modificare, secondo precise convenienze, un posto di potenziamento destinato ad una classe di concorso, facendolo diventare potenziamento di una disciplina affine o addirittura di altra disciplina. In buona sostanza l’organico dell’autonomia non può essere modificato e i docenti titolari non possono essere utilizzati, senza il loro avallo e la piena disponibilità, in altre classi di concorso o addirittura in altri gradi o ordini di scuola.
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