Nell’assegnare i docenti alle classi e ai plessi i dirigenti scolastici sono tenuti ad osservare in via prioritaria il criterio della continuità didattica. Lo ha recentemente stabilito il Giudice del lavoro di Potenza con la sentenza 60/2022, depositata il 14 gennaio u.s, su ricorso patrocinato dalla FGU del capoluogo lucano. Già in passato, sull’argomento, si è espressa la Corte di Cassazione (11548/2020), intervenendo su un contenzioso che riguardava l’illegittima assegnazione delle classi ad un docente, stante il mancato rispetto della procedura come prevista dalla normativa e sancendo il rispetto dei criteri deliberati dagli Organi collegiali della scuola.
Un docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado, in servizio presso un istituto professionale del capoluogo lucano adiva il giudice del lavoro contestando il provvedimento di assegnazione alle classi ricevuto dal suo dirigente scolastico nell’a.s. 2020/21 con il quale lo si assegnava alle classi di un plesso ubicato in un comune della provincia di Potenza, distante una trentina di KM dal capoluogo, in quanto nel precedente a.s 2018-2019 aveva insegnato in classi ubicate presso la sede centrale di Potenza e solo un giorno a settimana presso classe ubicata nella sede aggregata all’istituto centrale.
Essendo in possesso del punteggio più alto della graduatoria di istituto, in data 31.8.2019 aveva richiesto al Dirigente la medesima assegnazione alle classi ubicate tutte nella sede centrale, e una nella sede decentrata, come l’anno precedente, invocando anche l’applicazione del principio della continuità didattica. Il Dirigente scolastico rigettava la richiesta richiamandosi all’art. 25 DLgs 165/2001 e all’art. 1 co. 5 Legge 107/2015 oltre che a clausole del CCNL. Il docente invocava l’illegittimità del provvedimento di assegnazione per mancanza di motivazione e per il mancato rispetto della procedura di formazione delle classi e assegnazione ai docenti, e chiedeva pertanto l’annullamento dell’atto ordinando all’Amministrazione l’assegnazione alle classi richieste presso la sede di Potenza e una nella sede ubicata nell’altro comune come per l’a.s. 2018-2019, nonché la condanna dell’Amministrazione alle spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La doglianza del docente ricorrente , secondo il giudice adito, è suscettibile di accoglimento in quanto egli ben poteva far valere, in forza di un interesse concreto ed attuale derivante dalla sua qualità di docente dell’istituto e dall’interesse diretto al rispetto del principio di continuità didattica deliberato dal collegio dei docenti, la violazione delle regole procedimentali fissate per l’assegnazione ai docenti delle classi dal combinato disposto degli articoli 7,10, 396 del decreto legislativo 297/94 e articolo 25 del decreto legislativo 165/2001, senza che a ciò fosse di ostacolo né la autonomia del dirigente scolastico nella attuazione dei criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto, né il carattere non vincolante del parere del collegio dei docenti.
“Se è vero che ai dirigenti delle istituzioni scolastiche spettano determinati poteri”, si legge nel dispositivo giudiziale “è altrettanto vero che tuttavia questi devono essere esercitati nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze del collegio dei Docenti e degli altri organi collegiali della scuola. tant’è che la circolare Miur del 1° settembre 2011 (nota Miur Prot. n. AOODGPER 6900 prodotta in atti) richiamata dalla parte ricorrente relativa all’assegnazione degli insegnanti, non solo stabilisce che il rispetto della continuità didattico-educativa dovrà essere considerato obiettivo prioritario”, ma che il Dirigente Scolastico dovrà operare nell’attribuzione “in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Circolo o di Istituto …, con ciò confermando quanto disposto proprio dall’art. 396 del D.Lgs. 209/94. Ne deriva, diversamente ragionando, che l’ampio potere riconosciuto dalla legge al Dirigente finirebbe per svuotare di contenuto il riferimento alla “potestà” datoriale come delineata dall’art. 25 DLgs 165/2001, finalizzata ad assicurare la gestione unitaria dell’istituzione, organizzandone l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative rendendolo responsabile dei risultati del servizio.”
Né il richiamo al principio dell’organico dell’autonomia secondo il quale ogni docente di un istituto può essere assegnato a qualunque plesso, può giustificare una decisione del dirigente svincolata da congrua motivazione, nel caso di specie mancante.
Non è dato rinvenirsi, a parere del giudice, motivazione alcuna per la quale il dirigente nell’esercizio della “potestà” ha inteso disattendere tali criteri anzi violandoli apertamente.
Pertanto il giudice adito ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento dirigenziale e l’accoglimento del ricorso, disponendo il diritto del ricorrente ad essere assegnato alle classi già a lui affidate dall’a.s. 2018-2019, per gli anni scolastici successivi, fino ad oggi, condannando altresì la parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
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