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Assegnazione del personale e attribuzione incarichi: non si contratta

E adesso, dopo la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, la questione della contrattazione di istituto dovrebbe considerarsi chiusa una volta per tutte.
La sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza del tribunale partenopeo mette infatti un punto fermo sulla questione e stabilisce in modo pressoché definitivo che le materie di cui all’art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL scuola non sono e non possono essere oggetto di contrattazione integrativa di istituto.
La notizia è stata data in queste ore dall’Anp anche se la sentenza era stata emessa a fine luglio.
“Le materie in questione – sottolinea l’Anp – non riguardano la regolamentazione degli obblighi o dei diritti che incidono in via diretta sul rapporto di lavoro, quanto piuttosto la definizione di regole riguardanti l’organizzazione degli uffici o la gestione di attività particolari quali quella retribuita con il fondo d’istituto”.
Il tribunale di Napoli si era occupato della vicenda in quanto la Fgu-Gilda aveva aperto una vertenza sostenendo tra l’altro che i dirigenti scolastici non disporrebbero delle stesse prerogative degli altri dirigenti pubblici.
Ma proprio su questo punto la Corte d’Appello si è espressa in modo inequivocabile chiarendo una volta per tutte che le disposizioni del TU 165/2001 sono pienamente applicabili anche alla scuola.
Fino ad ora i sindacati del comparto avevano tentato di resistere alla applicazione del decreto 150/2009 (il cosiddetto decreto Brunetta) che sottrae alla contrattazione integrativa una serie di materie, argomentando che la norma che attribuisce ai dirigenti poteri autonomi in fatto di organizzazione degli uffici e di gestione delle risorse non è applicabile alla scuola in quanto la scuola non è assimilabile ad un qualunque ufficio pubblico.
Il tribunale di Napoli, adesso, ha chiarito che il legislatore, utilizzando l’espressione "misure inerenti la gestione delle risorse umane” (art. 5, co. 2 del D.lgs. 165/2001) , ha volutamente fatto riferimento ad una dizione generica che ricomprendesse l’insieme delle attività necessarie all’espletamento del potere organizzativo/gestionale sia attraverso la determinazione di criteri, sia tramite l’emanazione di provvedimenti sia attraverso la definizione di procedure.
Scontata la soddisfazione dell’Anp che vede accolte ancora una volta le proprie tesi; ma a questo punto si attendono le reazioni dei sindacati della scuola che però, in questo momento, hanno ben altri problemi di cui occuparsi anche perché la progressiva riduzione delle risorse del fondo di istituto sta di fatto svuotando di contenuto l’intera contrattazione integrativa.

Reginaldo Palermo

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