Categorie: Personale

Assegnazione della sede di servizio dopo la fase B

Il personale nominato in ruolo che abbia accettato una supplenza fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche non dovrà procedere, in questa fase, alla scelta della sede.

Con la nota prot. n. 28853 del 7 settembre 2015, indirizzata ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, il Miur fornisce indicazioni in merito all’assegnazione della sede di servizio dopo la fase B del piano assunzionale.

Il comma 99, dell’art. 1, della Legge 107/15 stabilisce che per i soggetti assunti in ruolo nella Fase B l’assegnazione della sede di servizio avviene al termine della stessa fase di assunzione, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie.

In tal caso l’assegnazione avviene all’01/09/16, per i soggetti impegnati in supplenze annuali (fino al 31/08), e al 01/07/16 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze fino al termine delle attività didattiche (fino al 30/06).

Per quanto riguarda le assegnazioni con decorrenza 01/09/16, le sedi di servizio saranno attribuite al personale nominato in ruolo a seguito della partecipazione dei medesimi alla procedura di mobilità territoriale relativa all’a.s. 2016/17. Per quanto concerne invece le assegnazioni con decorrenza 01/07/16 le sedi di servizio saranno attribuite entro tale data dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base delle indicazioni operative che ciascun USR diramerà. La partecipazione alle operazioni di trasferimento per l’acquisizione della sede definitiva partirà, in ogni caso e come per i passati anni scolastici, dall’ambito provinciale.

Completata la fase di conferimento delle supplenze al personale docente prevista per oggi, 8 settembre, gli U.s.r. saranno posti nelle condizioni di conoscere se al personale nominato in ruolo sia stata conferita una supplenza fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell’anno scolastico.

Pertanto, non si rende necessario, nell’attuale fase e presso gli Uffici Scolastici Regionali di destinazione, la scelta della sede scolastica del personale nominato in ruolo e che sia stato nominato supplente per l’a.s. 2015/16 fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche.

Lara La Gatta

Articoli recenti

Cellulari scuola; Nocera: “E’ giusto aver salvato dal divieto gli alunni con disabilità”

Dal professore Salvatore Nocera, uno dei massimi esperti italiani di inclusione e disabilità riceviamo e…

17/07/2024

Concorso DS 2017, molti partecipanti ancora in ballo 7 anni dopo

Penso che sia utille per tutti sapere qualcosa di più sulle vicende giudiziarie che hanno…

17/07/2024

Decreto scuola: Paola Frassinetti (FdI) e Rossano Sasso (Lega) entusiasti, ma le proteste non mancano

Mentre proseguono le proteste delle opposizioni e di movimenti e comitati contro le diverse misure…

17/07/2024

Flavio Briatore sugli stipendi: “Come fanno vivere le famiglie con 4000 euro al mese? Bisogna aumentare i salari”

Flavio Briatore, ospite del podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli, 2046, ha affrontato vari…

17/07/2024

Nuove regole per promuovere l’inclusione degli alunni stranieri

Il governo nel presentare il decreto n° 71 del 30 maggio 2024 alla camera, nel…

17/07/2024

Falso allarme Covid scuola: condannato il docente

Nel 2020, un docente di un istituto di Pescara aveva lanciato un allarme infondato circa…

17/07/2024