Alcuni insegnanti ci raccontano che i dirigenti scolastici delle loro scuole avrebbero deciso di fare delle originali assegnazioni dei docenti ai posti e alle classi.
Si tratta di decisioni unilaterali del Ds, che non troverebbero corrispondenza, anche perché non potrebbero legittimamente trovarla, con i criteri di assegnazione decisi dai Consigli di Istituto. In buona sostanza il dirigente scolastico di un Istituto d’Istruzione Superiore in cui c’è un ITIS e un Liceo Scientifico avrebbe intenzione di spostare il docente titolare della classe di concorso A027 di matematica e fisica, per mandarlo ad insegnare nella classe di concorso A026 di matematica all’ITIS; In un Istituto Comprensivo un docente di scuola secondaria di primo grado di inglese gli è stato prospettato un posto di potenziamento per l’insegnamento dell’inglese alla primaria.
In un altro Istituto d’Istruzione superiore con sezione associata in altro comune, il dirigente scolastico avrebbe informalmente avvisato che dall’anno scolastico 2017/2018, per i poteri conferiti dalla legge 107/2015 e per il codice unico meccanografico, sarà sua prerogativa assegnare i docenti alla sede associata ubicata in altro comune.
Tutti gli esempi su esposti di assegnazione dei docenti ai plessi, anche quelli fuori comune di titolarità, di assegnazione alle classi e ai posti, sono da considerarsi fuori dalle norme e quindi presumibilmente illegittimi.
Infatti il dirigente scolastico può, in virtù del codice unico di una istituzione scolastica ubicata nello stesso comune, assegnare il docente in un indirizzo scolastico piuttosto che in un altro, ma nel rispetto della classe di concorso di titolarità. Quindi dovrebbe essere illegittimo utilizzare il docente titolare nella classe di concorso A027 di matematica e fisica in un altro indirizzo dove questa classe di concorso non è contemplata, come per altro non si potrebbe utilizzare il titolare della classe di concorso A011 di italiano e latino esistente nei licei scientifici nella classe di concorso A012 esistente negli istituti tecnici.
Quanto suddetto è quello che potrebbe capitare negli Istituti di Istruzione Superiore dove convivono sotto lo stesso codice meccanografico licei e istituti tecnici o professionali.
Su questo tipo di assegnazioni, se dovesse intervenire un giudice del lavoro, siamo convinti che andrebbe a considerarle del tutto illegittime. Altra cosa è assegnare un docente di scienze motorie A048 di un liceo all’Istituto Tecnico o Professionale con unico codice meccanografico, perché sarebbe un’assegnazione sulla stessa classe di concorso.
Per quanto riguarda gli Istituti di Istruzione Superiore con sezione associata in altro comune, non è assolutamente vero che esiste la discrezionalità del Ds nell’assegnare i docenti titolari nella sezione associata anche se il codice meccanografico è unico. Infatti leggendo attentamente il comma 7 dell’art.3 del CCNI sulla mobilità dell’11 aprile 2017 si comprende che pur restando ferme le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico all’1/9/2017. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.
In buona sostanza l’assegnazione dei docenti ai posti, alle classi e alle sezioni associate è a rischio Far west, ci sarà molto da fare per i tribunali del lavoro.