Sull’assegnazione dei docenti alle classi, soprattutto negli Istituti di Istruzione Superiore, assistiamo a delle vere e proprie modifiche dell’organico dell’autonomia, molto creative ma sicuramente illegittime.
Illegittimo cambiare la classe di concorso di titolarità
Le assegnazioni dei docenti alle classi in alcun modo può modificare l’impianto dell’organico dell’autonomia assegnato ad una scuola. Per esempio è impensabile che un docente titolare nella classe di concorso A-11 (italiano e latino) possa essere assegnata, all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore, all’insegnamento del solo italiano nell’ITC. È bene specificare che un titolare in A-11 può insegnare solo nel liceo dove esiste tale classe di concorso e non può essere assegnato in un Istituto Tecnico dove si insegna A-12 ovvero (italiano e storia). In buona sostanza il docente titolare di A-11 deve essere assegnato negli indirizzi della scuola di titolarità dove esiste tale classe di concorso, anche il docente A-12 dovrà insegnare italiano e storia solo negli indirizzi della scuola di titolarità in cui è presente questa classe di concorso. Non è possibile, salvo l’accordo di tutti i docenti della scuola, un travaso delle titolarità rispetto agli indirizzi dell’Istituto di Istruzione Superiore.
Non è legittimo nemmeno modificare, secondo precise convenienze, un posto di potenziamento destinato ad una classe di concorso, facendolo diventare potenziamento di una disciplina affine o addirittura di altra disciplina. In buona sostanza l’organico dell’autonomia non può essere modificato e i docenti titolari non possono essere utilizzati, senza il loro avallo e la piena disponibilità, in altre classi di concorso o addirittura in altri gradi o ordini di scuola.
Passaggi di ruolo illegittimi
Illegittima è la strana assegnazione del docente titolare in una cattedra intera della scuola secondaria di I o II grado che viene assegnato dal Dirigente scolastico, per l’intero orario di servizio o per un completamento orario, in gradi o ordini di istruzione differenti dello stesso Istituto.
Un docente titolare in un ordine di scuola, anche se avesse abilitazione per insegnare in altri ordini o gradi di scuola, deve essere assegnato per il suo orario settimanale di lavoro in un posto di organico che rispetti la sua titolarità.