Sull’assegnazione dei docenti alle classi, soprattutto negli Istituti di Istruzione Superiore, assistiamo a delle vere e proprie modifiche dell’organico dell’autonomia, molto creative ma sicuramente illegittime.
Le assegnazioni dei docenti alle classi in alcun modo può modificare l’impianto dell’organico dell’autonomia assegnato ad una scuola. Per esempio è impensabile che un docente titolare nella classe di concorso A-11 (italiano e latino) possa essere assegnata, all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore, all’insegnamento del solo italiano nell’ITC. È bene specificare che un titolare in A-11 può insegnare solo nel liceo dove esiste tale classe di concorso e non può essere assegnato in un Istituto Tecnico dove si insegna A-12 ovvero (italiano e storia). In buona sostanza il docente titolare di A-11 deve essere assegnato negli indirizzi della scuola di titolarità dove esiste tale classe di concorso, anche il docente A-12 dovrà insegnare italiano e storia solo negli indirizzi della scuola di titolarità in cui è presente questa classe di concorso. Non è possibile, salvo l’accordo di tutti i docenti della scuola, un travaso delle titolarità rispetto agli indirizzi dell’Istituto di Istruzione Superiore.
Non è legittimo nemmeno modificare, secondo precise convenienze, un posto di potenziamento destinato ad una classe di concorso, facendolo diventare potenziamento di una disciplina affine o addirittura di altra disciplina. In buona sostanza l’organico dell’autonomia non può essere modificato e i docenti titolari non possono essere utilizzati, senza il loro avallo e la piena disponibilità, in altre classi di concorso o addirittura in altri gradi o ordini di scuola.
Illegittima è la strana assegnazione del docente titolare in una cattedra intera della scuola secondaria di I o II grado che viene assegnato dal Dirigente scolastico, per l’intero orario di servizio o per un completamento orario, in gradi o ordini di istruzione differenti dello stesso Istituto.
Un docente titolare in un ordine di scuola, anche se avesse abilitazione per insegnare in altri ordini o gradi di scuola, deve essere assegnato per il suo orario settimanale di lavoro in un posto di organico che rispetti la sua titolarità.
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