Tra i contenziosi più ricorrenti nell’ambito delle decisioni del dirigente scolastico, ci sono quelli riferibili all’assegnazione dei docenti alle classi. Vediamo alcuni casi di assegnazione del docente alle classi che sono da ritenersi palesemente illegittimi.
In alcuni Istituti scolastici di Istruzione Superiore, dove sono stati uniti, in un unico codice meccanografico e quindi con organico di diritto unico, due scuole secondarie di secondo grado ma su comuni differenti, si fanno delle assegnazioni dei docenti alle classi generando delle cattedre orario esterne su comuni differenti. Il dirigente scolastico che opera assegnando per esempio per una data classe di concorso (A0XX), 12 ore nel comune A e il completamento di 6 ore nel comune B, nonostante ci fosse la disponibilità delle 18 ore tutte nel comune A, di fatto genera una COE per una titolare che invece, avrebbe diritto per continuità, anzianità e posizione in graduatoria di Istituto ad avere tutte le ore per la medesima classe di concorso (A0XX) nel comune dove insegna da anni.
Cosa diversa sarebbe se la COE fosse prevista ex novo per riduzione dell’organico dell’autonomia, ovvero se la cattedra oraria esterna su comuni differenti, fosse stata disposta dall’Ambito Territoriale provinciale in fase di approvazione degli organici. La disposizione contrattuale delle COE ex novo, ci fa capire che l’assegnazione dei docenti alle classi su due scuole di comuni diversi, voluta dal dirigente scolastico nonostante la disponibilità delle ore tutte in un comune, è totalmente illegittima.
Il comma 8 dell’art.11 del CCNI sulla mobilità 2019/2022, ci specifica cosa accade in caso di formazione ex novo di una COE. In tale comma è specificato che, qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto tenendo conto delle successive disposizioni riferite ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del suddetto contratto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13 comma 1 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2018/2019 o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.
Bisogna specificare che in riferimento a quanto previsto al su citato art. 11 comma 7, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi.
Per cui se la cattedra orario esterna su stesso comune non è richiesta volontariamente da nessuno, per l’assegnazione di questa ad un docente della scuola, si applica rigidamente la graduatoria d’Istituto aggiornata al successivo 31 agosto 2017, in cui dovranno comparire anche i docenti esclusi da essa per le precedenze come ad esempio i benefici della legge 104/92.
Le assegnazioni dei docenti alle classi in alcun modo può modificare l’impianto dell’organico dell’autonomia assegnato ad una scuola. Per esempio è irregolare che un docente titolare nella classe di concorso A-13 (latino e greco) del liceo classico possa essere assegnata, all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore, la cattedra contenente le ore del solo italiano nel Liceo Artistico dello stesso Istituto o anche solo una parte di queste ore. È bene specificare che un titolare in A-13 può insegnare solo nel liceo classico (salvo progetti di potenziamento documentati nel PTOF) dove esiste tale classe di concorso e non può essere assegnato in un Liceo artistico o in un Istituto Tecnico dove si insegna A-12 ovvero (italiano e storia). In buona sostanza il docente titolare di A-13 deve essere assegnato negli indirizzi della scuola di titolarità dove esiste tale classe di concorso, anche il docente A-12 dovrà insegnare italiano e storia solo negli indirizzi della scuola di titolarità in cui è presente questa classe di concorso. Non è possibile, salvo l’accordo di tutti i docenti della scuola, un travaso delle titolarità rispetto agli indirizzi dell’Istituto di Istruzione Superiore.
Non è legittimo nemmeno modificare, secondo precise convenienze, un posto di potenziamento destinato ad una classe di concorso, facendolo diventare potenziamento di una disciplina affine o addirittura di altra disciplina. In buona sostanza l’organico dell’autonomia non può essere modificato e i docenti titolari non possono essere utilizzati, senza il loro avallo e la piena disponibilità, in altre classi di concorso o addirittura in altri gradi o ordini di scuola.
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