Una delle più importanti procedure che vengono fatte dai dirigenti scolastici, dopo avere ricevuto l’organico di fatto e dopo le assegnazioni provvisorie, immissioni in ruolo e incarichi di supplenza annuali, è quella dell’assegnazione dei docenti alle classi. Procedura che viene effettuata nel mese di agosto e poi ufficializzata, tramite decreto pubblico, nei primi giorni di settembre prima dell’inizio delle lezioni. Vediamo di comprendere sulla base di quali criteri il dirigente scolastico dovrebbe assegnare i docenti alle classi.
Delibere Organi Collegiali e ANAC
È utile sapere che per l’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94 il Consiglio di Circolo o di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, e che per l’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 il Collegio dei docenti formula proposte al dirigente scolatico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto.
Quindi appare chiaro che il dirigente scolastico debba tenere conto, nel momento che individua i docenti da assegnare alle classi, dei criteri generali disposti dal Consiglio di Istituto e delle proposte avanzate, in caso ce ne fossero, dai docenti in sede di Collegio. Tra i criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto, c’è quasi sempre la continuità didattica del docente che è titolare da più di un anno nella scuola.
La trasparenza della delibera del Consiglio di Istituto sui criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi e le proposte formulate dal Collegio dei docenti sono d’obbligo anche perché è il caso di ricordare che la delibera ANAC n. 430 del 2016 tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche inserisce anche l’assegnazione dei docenti alle classi.
Corte di Cassazione
È utile sapere che con la sentenza n. 11.548 pubblicata il 15 giugno 2020, la Corte di Cassazione ha fatto finalmente chiarezza sull’annosa questione dell’assegnazione dei docenti alle classi, che è motivo di discussione e contenzioso in molte scuole all’inizio dell’anno scolastico. La Corte di Cassazione nella suddetta sentenza sottolinea che “l’assegnazione dei docenti alle classi era stata disposta dal dirigente scolastico senza consultare gli organi scolastici” perché lo stesso “riteneva di avere un potere esclusivo, in ragione dell’articolo 4 D.Lgs 165/2001 e del D.Lgs. 150/2009”. La Suprema Corte confermava il dispositivo della Corte di Appello di Cagliari, che accogliendo il ricorso della docente “osservava che dalla lettura congiunta degli articoli 4 e 25, comma due, D.Lgs. 165/2001 risultava, invece, che restavano ferme le competenze degli organi collegiali scolastici; doveva ritenersi, dunque, vigente l’articolo 396, comma 3 lettera d), D.Lgs. 297/1994, che, pur rimettendo al dirigente scolastico l’assegnazione delle classi ai docenti, gli imponeva il rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e l’obbligo di valutare le proposte dei docenti”. Per questo motivo “il provvedimento di assegnazione delle classi, assunto in violazione delle norme procedimentali e dunque del principio contrattuale di buona fede, doveva essere dichiarato illegittimo“.
Casi eccezionali
Laddove si presentano casi eccezionali di incompatibilità di un docente in una data classe o dove ci sono motivi oggettivi di impossibilità per un docente di continuare a svolgere il servizio in una classe, allora il dirigente scolastico potrebbe discostarsi dai criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi, motivando una scelta diversa.
Assegnazioni alle classi cervellotiche
In alcuni casi i dirigenti scolastici, procedendo nell’assegnazione dei docenti alle classi, creano delle assegnazioni normativamente errate e totalmente al di fuori dei criteri stabiliti dal Consiglio di istituto. Un’assegnazione delle classi che va ad essere in palese contrasto con i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, si potrebbe definire illegittima se non esiste una motivazione oggettiva. Come irregolare è la modifica dell’organico e la mescolanza degli organici attribuiti e già passati al vaglio delle informative sindacali. Assegnare, in un Istituto di Istruzione Superiore dove c’è il liceo scientifico e il geometra, ad un docente titolare di A011 ( italiano e latino) una cattedra di 18 ore al geometra dove l’italiano è insegnato dai titolari di A012, significa modificare di fatto l’organico assegnato in funzione degli indirizzi dell’Istituto. Come è anche un errore rilegare nell’A020 (fisica) di un Istituto Tecnico, un titolare di A027 ( matematica e fisica) dell’indirizzo scientifico. Tale mescolanza ormai è diventata molto diffusa, ma è certamente un’irregolarità rispetto la classe di concorso di titolarità e soprattutto rispetto gli organici definiti per classi di concorso. Si tratta di una irregolarità difficilmente contrastabile, perché dovrebbe essere risolta davanti al giudice del lavoro, ma per avere una sentenza passerebbe comunque almeno un anno. In alcuni Istituti Comprensivi i docenti di lingua inglese della secondaria di primo grado, vengono utilizzati per insegnare inglese alla scuola primaria. Per non parlare dell’utilizzo dei docenti di sostegno o di scienze motorie.