Sulle assegnazioni dei docenti alle classi, da attuare in corrispondenza dell’inizio dell’anno scolastico, proponiamo un contributo dell’avvocato Francesco Orecchioni, esperto di normativa scolastica.
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In concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, i Dirigenti Scolastici provvedono ad assegnare i docenti alle classi.
Negli ultimi anni – in virtù di una frettolosa interpretazione delle disposizioni sull’autonomia delle istituzioni scolastiche- si è diffusa la vulgata secondo cui i Dirigenti avrebbero un potere assoluto ed insindacabile in materia.
Chi opera nel mondo della scuola, sa bene che le scelte operate hanno spesso determinato malcontento e malumore, producendo frustrazione e senso di umiliazione tra quei docenti che si sono visti privare di una cattedra cui aspiravano o addirittura della cattedra su cui insegnavano da anni, in violazione del criterio della continuità didattica o dell’anzianità di servizio.
Vediamo cosa prevede in proposito la normativa di riferimento?
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 297/1994, il Collegio dei docenti “formula proposte (…) per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti”.
Analogamente, l’art.10, comma 4 D. Lgs. cit. prevede che il Consiglio d’istituto indica “i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti”.
Allo stesso tempo, l’art. 396, comma 2, lett. d) D. Lgs. n. 297/1994 stabilisce che al personale direttivo compete “procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (…) sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti”.
Come si vede, la normativa subordina l’assegnazione dei docenti al rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e prevede espressamente che il collegio docenti debba essere convocato per acquisire le proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti.
Sulla questione, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, con ordinanza n.11548/2020 depositata il 15 giugno 2020.
Si trattava di una docente sarda, cui erano state tolte alcune ore di lezione, assegnate ad una collega senza consultare gli organi collegiali.
La Corte d’Appello di Sassari accoglieva il ricorso della docente, con sentenza n. 40 del 21 agosto 2015, ritualmente impugnata dal Ministero e dall’Istituto di servizio di fronte alla Corte di Cassazione.
Riprendendo un proprio precedente in tema di assegnazione delle funzioni strumentali (Cass. n. 15618 del 15 luglio 2011), la Corte di legittimità rigettava il ricorso, condannando il Ministero al pagamento delle spese processuali e ribadendo il seguente principio di diritto: “nel rapporto di pubblico impiego privatizzato la violazione delle regole procedimentali, che costituiscono specificazione dell’obbligo di correttezza e buona fede, può essere denunciata dal dipendente ex se come ragione di illegittimità delle determinazioni assunte dal datore di lavoro, senza che su di lui gravi l’onere di provare la titolarità di un diritto soggettivo ad ottenere un provvedimento favorevole”.
Ne consegue che la ricorrente ben poteva far valere la violazione delle regole procedimentali fissate per l’assegnazione ai docenti delle classi dal combinato disposto degli articoli 7,10, 396 del decreto legislativo 297/94 e 25 del decreto legislativo 165/2001, senza che a ciò fosse di ostacolo né la autonomia del dirigente scolastico nella attuazione dei criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto né il carattere non vincolante del parere del collegio dei docenti”.
Alla luce del precedente giurisprudenziale segnalato, pertanto il Dirigente Scolastico – pur nell’ambito dei suoi autonomi poteri di gestione del personale – è tenuto al rispetto delle competenze degli organi collegiali.
Francesco Orecchioni
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