Il mese di agosto, dopo le immissioni in ruolo, le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sarà il momento per prendere decisioni importanti come quelle dell’assegnazioni dei docenti alle classi.
È utile specificare che per l’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94, il Consiglio di Circolo o di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, e che per l’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94, il Collegio dei docenti formula proposte al dirigente scolatico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto.
Quindi appare chiaro che il dirigente scolastico debba tenere conto, nel momento che individua i docenti da assegnare alle classi, dei criteri generali disposti dal Consiglio di Istituto e delle proposte avanzate, in caso ce ne fossero, dai docenti in sede di Collegio. Tra i criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto, c’è quasi sempre la continuità didattica del docente che è titolare da più di un anno nella scuola.
La trasparenza della delibera del Consiglio di Istituto sui criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi e le proposte formulate dal Collegio dei docenti sono d’obbligo anche perché è il caso di ricordare che la delibera ANAC n. 430 del 2016 tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche inserisce anche l’assegnazione dei docenti alle classi.
Il periodo più propizio per l’assegnazione dei docenti alle classi è quello successivo alle immissioni in ruolo e alla mobilità annuale, ma per le scuole ad alto tasso di precariato, sarebbe opportuno attendere anche la pubblicazione delle supplenze annuali da GaE e GPS. In linea generale il tempo per l’assegnazione del docente alle classi è quello di agosto, quando l’organico dell’autonomia è coperto dal personale assegnato.
Di norma è il dirigente scolastico che decide di assegnare i docenti alle classi, lo fa sulla base di criteri discussi ed approvati in seno al Consiglio d’Istituto. Esistono casi eccezionali dove la legge, e nello specifico l’art.25 del d.lgs 165/2001, responsabilizza il Ds a fare scelte anche difformi dai criteri stabiliti in Consiglio d’Istituto. Ricordiamo che al comma 2 della su citata norma legislativa, il Ds è responsabile legale dei risultati del servizio che la scuola fornisce. Inoltre, nel comma 4 del su citato art.25, è scritto anche che spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Oltre alla norma su citata è utile ricordare la legge 150/2009, che sottrae alla contrattazione d’istituto la questione dell’assegnazione dei docenti alle classi.
Al momento dell’assegnazione dei docenti alle classi, che dovrebbe essere ratificato con un decreto protocollato, le lamentele non mancano mai. C’è chi contesta la correttezza di questo atto e si rivolge addirittura al giudice del lavoro per avere una più giusta ed equa assegnazione dei docenti alle classi.
Con la sentenza n. 11.548 pubblicata il 15 giugno 2020, la Corte di Cassazione ha fatto finalmente chiarezza sull’annosa questione dell’assegnazione dei docenti alle classi, che è motivo di discussione e contenzioso in molte scuole all’inizio dell’anno scolastico. La Corte di Cassazione nella suddetta sentenza sottolinea che “l’assegnazione dei docenti alle classi era stata disposta dal dirigente scolastico senza consultare gli organi scolastici” perché lo stesso “riteneva di avere un potere esclusivo, in ragione dell’articolo 4 D.Lgs 165/2001 e del D.Lgs. 150/2009”. La Suprema Corte confermava il dispositivo della Corte di Appello di Cagliari, che accogliendo il ricorso della docente “osservava che dalla lettura congiunta degli articoli 4 e 25, comma due, D.Lgs. 165/2001 risultava, invece, che restavano ferme le competenze degli organi collegiali scolastici; doveva ritenersi, dunque, vigente l’articolo 396, comma 3 lettera d), D.Lgs. 297/1994, che, pur rimettendo al dirigente scolastico l’assegnazione delle classi ai docenti, gli imponeva il rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e l’obbligo di valutare le proposte dei docenti”. Per questo motivo “il provvedimento di assegnazione delle classi, assunto in violazione delle norme procedimentali e dunque del principio contrattuale di buona fede, doveva essere dichiarato illegittimo“.
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