La continuità didattica è un criterio molto importante, tanto che la legge ha previsto di istituire un vincolo triennale per tutti i docenti che verranno soddisfatti nella domanda di mobilità interprovinciale o se verranno soddisfatti su preferenza puntuale nella mobilità provinciale. Questo vincolo avrebbe la logica di garantire agli studenti la permanenza di un docente titolare per almeno un triennio. Eppure risulta una contraddizione in termini quando in una scuola, pur essendoci la possibilità di mantenere un docente al suo posto e con le medesime classi dell’anno passato, gli vengano assegnate classi nuove in barba al criterio della continuità didattica.
È utile sapere che per l’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94 il Consiglio di Circolo o di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, e che per l’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 il Collegio dei docenti formula proposte al dirigente scolatico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto.
Quindi appare chiaro che il dirigente scolastico debba tenere conto, nel momento che individua i docenti da assegnare alle classi, dei criteri generali disposti dal Consiglio di Istituto e delle proposte avanzate, in caso ce ne fossero, dai docenti in sede di Collegio. Tra i criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto, c’è quasi sempre la continuità didattica del docente che è titolare da più di un anno nella scuola.
La trasparenza della delibera del Consiglio di Istituto sui criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi e le proposte formulate dal Collegio dei docenti sono d’obbligo anche perché è il caso di ricordare che la delibera ANAC n. 430 del 2016 tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche inserisce anche l’assegnazione dei docenti alle classi.
Normalmente il dirigente scolastico decide di assegnare i docenti alle classi, sulla base di criteri discussi ed approvati in seno al Consiglio d’Istituto, dove di norma il primo criterio è sempre la continuità didattica.
Tuttavia ci sono dei casi eccezionali dove la legge, e nello specifico l’art.25 del d.lgs 165/2001, responsabilizza il Ds a fare scelte anche difformi dai criteri stabiliti in Consiglio d’Istituto. Ricordiamo che al comma 2 della su citata norma legislativa, il Ds è responsabile legale dei risultati del servizio che la scuola fornisce. Inoltre, nel comma 4 del su citato art.25, è scritto anche che spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Oltre alla norma su citata è utile ricordare la legge 150/2009, che sottrae alla contrattazione d’istituto la questione dell’assegnazione dei docenti alle classi.
In alcuni Istituti scolastici di Istruzione Superiore, dove sono stati uniti, in un unico codice meccanografico e quindi con organico di diritto unico, due scuole secondarie di secondo grado ma su comuni differenti, si fanno delle assegnazioni dei docenti alle classi generando delle cattedre orario esterne su comuni differenti. Il dirigente scolastico che opera assegnando per esempio per una data classe di concorso (A0XX), 12 ore nel comune A e il completamento di 6 ore nel comune B, nonostante ci fosse la disponibilità delle 18 ore tutte nel comune A, di fatto genera una COE per una titolare che invece, avrebbe diritto per continuità, anzianità e posizione in graduatoria di Istituto ad avere tutte le ore per la medesima classe di concorso (A0XX) nel comune dove insegna da anni.
Cosa diversa sarebbe se la COE fosse prevista ex novo per riduzione dell’organico dell’autonomia, ovvero se la cattedra oraria esterna su comuni differenti, fosse stata disposta dall’Ambito Territoriale provinciale in fase di approvazione degli organici. La disposizione contrattuale delle COE ex novo, ci fa capire che l’assegnazione dei docenti alle classi su due scuole di comuni diversi, voluta dal dirigente scolastico nonostante la disponibilità delle ore tutte in un comune, è totalmente illegittima.
Altro caso di nomina illegittima è fare transitare un docente titolare di latino e greco A013 in una cattedra A012 Italiano storia dellìITC del medesimo Istituto di Istruzione Superiore. Tale felssibilità di assegnazione dei docenti alle classi, non è legittima perché va ad alterare la realtà ufficiale degli organici.
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