Sulla questione dell’assegnazione dei docenti alle classi, ogni inizio di anno scolastico, si aprono polemiche e discussioni.
L’anno scolastico sta per iniziare e le scuole stanno già organizzando l’avvio delle attività. Composizione delle classi, loro ubicazione , calendario delle attività annuali, formazione e aggiornamento e assegnazione dei docenti alle classi.
Esiste sempre qualche docente polemico che non conosce la normativa, che rivendica il diritto di avere delle date classi, dei dati corsi e nel caso di classi di concorso con l’insegnamento di due o più discipline, la distribuzione armonica di queste.
C’è il docente di matematica e fisica che contesta l’assegnazione di una cattedra fatta di 18 ore solo di fisica, senza ore di matematica, il docente di italiano e latino, che contesta una cattedra di 18 ore fatta solo di italiano e geo-storia, senza ore di latino. Contestazioni anche scritte e protocollate, rivendicazioni delle RSU, che nella maggiore parte dei casi cadono nel vuoto e vengono totalmente ignorate dall’amministrazione.
Esistono anche ricorsi al giudice del lavoro di docenti , non ultimi in graduatoria interna d’Istituto, che rivendicavano una cattedra intera di 18 ore di lezione, mentre aveva assegnate 10 ore con 8 ore a disposizione.
Tali ricorsi hanno visto entrare nel merito il giudice, che ha dato ragione, nel caso specifico e circostanziato, al dirigente scolastico. Nella sentenza il giudice, sentite le parti ed acquisite le motivazioni di tale decisone, da parte del dirigente scolastico, ha deciso per effetto dell’art.25 del d.lgs 165/2001, di ritenere legittima anche l’assegnazione di una cattedra di una insegnate di matematica e fisica. composta di 10 ore di sola fisica e 8 ore a disposizione. Ovviamente questi sono casi limite, documentati e motivati, che in alcun caso potrebbero essere applicati per tutti i docenti.
Normalmente il dirigente scolastico decide di assegnare i docenti alle classi, sulla base di criteri discussi ed approvati in seno al Consiglio d’Istituto, dove di norma il primo criterio è sempre la continuità didattica.
Tuttavia ci sono dei casi eccezionali dove la legge, e nello specifico l’art.25 del d.lgs 165/2001, responsabilizza il Ds a fare scelte anche difformi dai criteri stabiliti in Consiglio d’Istituto. Ricordiamo che al comma 2 della su citata norma legislativa, il Ds è responsabile legale dei risultati del servizio che la scuola fornisce. Inoltre, nel comma 4 del su citato art.25, è scritto che spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Oltre alla norma su citata è utile ricordare la legge 150/2009, che sottrae alla contrattazione d’istituto la questione dell’assegnazione dei docenti alle classi.
Oggi con la legge 107/2015, che assegna maggiori responsabilità e poteri ai dirigenti scolastici, è del tutto ovvio che si rafforza il principio suddetto. E poi c’è anche una norma del buon senso, che impone il rispetto della continuità didattica per tutti quei docenti meritevoli dell’apprezzamento degli studenti e delle famiglie, che se venissero rimossi dalle proprie classi, susciterebbero tante contestazioni e proteste, da rendere la vita del DS molto dura e poco conveniente.
Se invece a essere rimosso dalle proprie classi fosse un docente poco gradito e contestato dalle famiglie, il dirigente scolastico verrebbe osannato e ringraziato. Questa è la realtà normativa, organizzativa e socio-pedagogica che regola l’assegnazione dei docenti alle classi.
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