La docente X ci chiede se è possibile assegnare ad un docente prima nella graduatoria di Istituto una cattedra composta da 10 ore in classe e 8 ore di potenziamento per fare supplenze. Il docente Y invece ci chiede se è legittimo che il suo dirigente scolastico gli abbia assegnato 9 ore nella classe di concorso in cui è di ruolo e altre 9 ore sul sostegno.
Alla docente X possiamo rispondere che l’orario di servizio di un docente può essere composto anche con ore per lo svolgimento di attività di potenziamento. A tal proposito è bene sapere che con il CCNL scuola 2016-2018, all’art.28, si è ampliato e approfondito il sempre valido art.28 del CCNL scuola 2006/2009.
In buona sostanza fermo restando l’art. 28 del CCNL 29 novembre 2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quelle organizzative che servono da assegnare ai docenti per coadiuvare il dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica, ma tutto questo solo dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015.
Le eventuali ore di potenziamento non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
Quindi il docente X deve verificare se le 8 ore di potenziamento della sua classe di concorso sono state programmate nel PTOF. Se tali ore sono state programmate nel PTOF non possono essere utilizzate per le supplenze interne. Sul fatto che la docente X sia prima in graduatoria di Istituto non determina la scelta prioritaria da parte dell’insegnante della tipologia della cattedra. La docente X dovrebbe invece conoscere quali criteri sono stati deliberati per l’assegnazione dei docenti alle classi, sulla base di tali criteri potrebbe sollevare alcune osservazioni.
Le cattedre miste, ovvero quelle che mescolano insieme diverse classi di concorso oppure mescolano insieme diverse tipologie di posto, vanno ad alterare la stabilità dell’organico e quindi sono da considerarsi illegittime.
Quindi il docente Y che si ritrova 9 ore su posto comune e altre 9 su posto sostegno, nonostante sia di ruolo su posto comune, può contestare l’atto di assegnazione come un provvedimento illegittimo.
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