Personale

Assegnazione docenti alle classi. Un potere insindacabile?

L’assegnazione dei docenti alle classi è spesso fonte di malumori.

In genere, vengono confermati i docenti che hanno seguito la classe negli anni precedenti, ma non mancano casi in cui la regola della continuità non viene seguita.

La normativa

Va innanzi tutto precisato che il criterio della continuità (per quanto generalmente adottato da tutte le scuole) non è fissato dalla legge.

Il Testo Unico della scuola prevede che sia il consiglio di circolo o d’istituto a stabilire i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (art. 10, comma 4).

Mentre il Collegio dei docenti, da parte sua, “formula proposte” per l’assegnazione alle classi dei docenti (art. 7. comma 2, lett. b).

Il Dirigente Scolastico e gli Organi Collegiali

Nonostante la chiarezza della norma (l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001) che dice a chiare lettere che i poteri del Dirigente Scolastico devono essere esercitati “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali” (e l’art. 396 del D. Lgs. n. 297/1994 che stabilisce che al personale direttivo procede  “alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (…) sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti, nelle scuole si ha la sensazione che il Dirigente Scolastico abbia un potere del tutto discrezionale nell’assegnare le classi a questo o quel docente.

I criteri sono vincolanti?

Ci si chiede in particolare se il Dirigente Scolastico sia tenuto a seguirei criteri stabiliti dagli organi collegiali o li possa considerare quali meri “pareri”, di cui tenere conto, ma privi del carattere della vincolatività.

Una pronuncia illuminante

Che le cose non stiano così lo ha ricordato la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11548/2020.

Con tale pronuncia, la Corte di legittimità ha respinto un ricorso del Ministero che sosteneva che il dirigente scolastico “gode di autonomia decisionale” e che le determinazioni del Consiglio d’Istituto e del collegio dei docenti, “pur concorrendo alle sue decisioni, non hanno carattere imperativo”.

Dirigente ma non Dittatore

La Corte ha invece ricordatocome la competenza nell’assegnazione alle classi non deve essere considerata atto discrezionale, ma deve essere esercitata nel rigoroso rispetto delle competenze degli organi collegiali, nonché delle norme procedurali contenute nel Testo Unico della Scuola.

Cosa può fare un docente

Il docente che non dovesse sentirsi soddisfatto del provvedimento di assegnazione delle classi dovrà anzi tutto verificare quali sono i criteri stabiliti dagli organi collegiali, tenendo conto che mentre quelle del Collegio dei docenti sono delle semplici proposte, i criteri stabiliti dal consiglio d’istituto sono vincolanti.

Francesco Orecchioni

Articoli recenti

I docenti che criticano con forza la scuola rischiano la sanzione, Fracassi (Cgil): questo codice di comportamento pregiudica la libertà d’espressione

Intervista alla segretaria generale della Flc-Cgil, Gianna Fracassi, a margine di un presidio organizzato il…

21/11/2024

Caso Raimo: un collegio dei docenti della provincia di Varese esprime la propria solidarietà

Con questa mozione, il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Cassano Magnago (Va) intende…

21/11/2024

La resa al Governo dei sindacati non scioperanti

I sindacati della scuola che non scioperano il 29  novembre stanno dando un segnale di…

21/11/2024

Mobilità docenti 2025-2028, si procede passo spedito per una chiusura del CCNI entro fine mese. Il punto fatto dalla Gilda Insegnanti

La sindacalista della Gilda Insegnanti Antonietta Toraldo, che si occupa nello specifico della parte contrattuale…

21/11/2024

Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia: requisiti e modalità d’iscrizione

Entro la fine del 2024, gli aspiranti docenti iscritti ai percorsi universitari accademici autorizzati dal…

21/11/2024