All’inizio di ogni anno scolastico c’è una procedura che in tutte le scuola crea polemiche e anche contenzioso: si tratta dell’assegnazione dei docenti alle classi, scelta fatta dai dirigenti scolastici. Questa procedura produce polemiche, malumori e contenziosi davanti al giudice del lavoro. A volte si fanno delle scelte non rispettando criteri come la continuità didattica o come l’anzianità del servizio accumulata sulla disciplina. Non di rado si trovano casi di docenti di ruolo e di lungo corso confinati in cattedre di potenziamento e magari docenti precari inseriti in cattedre di tutto rispetto. Questa è una questione annosa che è stata introdotta dall’art.25 del d.lgs. 165/2001 e l’aspetto dell’assegnazione dei docenti alle classi è stato abrogato dalla contrattazione con il d.lgs.150/2009. In buona sostanza l’assegnazione del docente alle classi è una procedura fatta manualmente dal dirigente scolastico sulla base di alcuni criteri stabiliti e deliberati in Consiglio di Istituto. C’è chi propone alla discrezionalità, sempre più in voga, del dirigente scolastico, l’istituzione di un algoritmo che assegni i docenti alle classi sulla base di parametri definiti o dalla legge o dal contratto di lavoro.
È utile specificare che per l’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94, il Consiglio di Circolo o di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, e che per l’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94, il Collegio dei docenti formula proposte al dirigente scolatico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto.
Quindi appare chiaro che il dirigente scolastico debba tenere conto, nel momento che individua i docenti da assegnare alle classi, dei criteri generali disposti dal Consiglio di Istituto e delle proposte avanzate, in caso ce ne fossero, dai docenti in sede di Collegio. Tra i criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto, c’è quasi sempre la continuità didattica del docente che è titolare da più di un anno nella scuola.
La trasparenza della delibera del Consiglio di Istituto sui criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi e le proposte formulate dal Collegio dei docenti sono d’obbligo anche perché è il caso di ricordare che la delibera ANAC n. 430 del 2016 tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche inserisce anche l’assegnazione dei docenti alle classi.
Qualcuno propone, per evitare la discrezionalità dirigenziale sull’assegnazione del docente alle classi, un vero e proprio algoritmo da inserire in un sistema informatizzato per digitalizzare questa procedura. Sarebbe un algoritmo che, sulla base di criteri stabiliti dalla scuola, andrebbe ad assegnare i docenti alle classi. I criteri da inserire sarebbero la continuità didattica del docente, gli anni di anzianità nel ruolo di appartenenza, le precedenze contrattuali nel caso di assegnazione ai plessi su comuni differenti. L’idea sarebbe quella di inserire nella macchina, rispetto all’effettiva disponibilità dei docenti, dei dati, per dare degli esiti informatizzati. Questo meccanismo andrebbe a disinnescare il contenzioso nei confronti del dirigente scolastico, ma sicuramente aprirebbe polemiche contro le risultanze dell’algoritmo.
Al momento dell’assegnazione dei docenti alle classi, che dovrebbe essere ratificato con un decreto protocollato, le lamentele non mancano mai. C’è chi contesta la correttezza di questo atto e si rivolge addirittura al giudice del lavoro per avere una più giusta ed equa assegnazione dei docenti alle classi.
Con la sentenza n. 11.548 pubblicata il 15 giugno 2020, la Corte di Cassazione ha fatto finalmente chiarezza sull’annosa questione dell’assegnazione dei docenti alle classi, che è motivo di discussione e contenzioso in molte scuole all’inizio dell’anno scolastico. La Corte di Cassazione nella suddetta sentenza sottolinea che “l’assegnazione dei docenti alle classi era stata disposta dal dirigente scolastico senza consultare gli organi scolastici” perché lo stesso “riteneva di avere un potere esclusivo, in ragione dell’articolo 4 D.Lgs 165/2001 e del D.Lgs. 150/2009”. La Suprema Corte confermava il dispositivo della Corte di Appello di Cagliari, che accogliendo il ricorso della docente “osservava che dalla lettura congiunta degli articoli 4 e 25, comma due, D.Lgs. 165/2001 risultava, invece, che restavano ferme le competenze degli organi collegiali scolastici; doveva ritenersi, dunque, vigente l’articolo 396, comma 3 lettera d), D.Lgs. 297/1994, che, pur rimettendo al dirigente scolastico l’assegnazione delle classi ai docenti, gli imponeva il rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e l’obbligo di valutare le proposte dei docenti”. Per questo motivo “il provvedimento di assegnazione delle classi, assunto in violazione delle norme procedimentali e dunque del principio contrattuale di buona fede, doveva essere dichiarato illegittimo“.
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