Un tema spesso dibattuto all’interno delle istituzioni scolastiche è quello dell’assegnazione del personale docente e ATA alle classi e ai plessi, che in qualche caso può diventare motivo di contenzioso.
La scuola dell’autonomia ha introdotto la figura del dirigente scolastico quale responsabile dell’organizzazione e dei risultati in relazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa per cui è ragionevole pensare che egli possa decidere in autonomia come assegnare il personale ai plessi e alle classi.
Questo motivo di ragionevolezza deve però essere “condiviso” all’interno dell’istituzione scolastica per cui il dirigente è tenuto a rendere noti i criteri che intende adottare sia agli organi collegiali sia in fase di confronto con la RSU.
Il periodo per la consultazione e il confronto è legato agli atti propedeutici all’avvio del nuovo scolastico per cui:
– nel collegio docenti di giugno;
– nell’ultimo consiglio d’istituto dell’anno scolastico;
– nel confronto con la RSU che si svolge, di solito, entro il mese di giugno. Nello specifico, il CCNL scuola, all’art. 22, prevede che a livello di istituzione scolastica avvenga il confronto per “i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA”.
Come si può osservare, i passaggi sopra indicati rendono più chiari e trasparenti i rapporti all’interno dell’organizzazione scolastica e contribuiscono al mantenimento di un “clima relazionale” più sereno perché tutti possono avere conoscenza degli elementi che concorrono all’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi.
Quali possono essere i criteri che un dirigente deve esplicitare agli organi collegiali e alla RSU? Proviamo ad elencarne alcuni che possono essere certamente condivisi perché legati al buon governo dell’organizzazione scolastica.
Fermo restando la dovuta attenzione ai “desiderata” del personale scolastico, un primo criterio da osservare è certamente quello legato alla continuità didattica. Un docente che ha già avviato un percorso con i propri allievi non deve essere “spostato” in altre classi o plessi. A questo principio si deroga in caso di palese incompatibilità con l’utenza per cui è consigliabile in questo caso una diversa assegnazione del docente.
Un altro criterio è legato all’età del docente per cui se non può garantire la continuità, perché magari manca un solo anno per l’età pensionabile, è ragionevole evitare di assegnarlo ad una classe prima.
Ancora. Se la scuola ha in atto dei progetti di innovazione didattica per cui sono richieste delle competenze specifiche che alcuni docenti posseggono in quanto acquisite grazie a titoli ed esperienze maturate, questo può rappresentare un discrimine nell’assegnazione del docente alla classe perché, altrimenti, può impedire al progetto di essere compiutamente condotto a termine.
Altri elementi di valutazione sono legati a motivazioni che non possono essere rese note per motivi di riservatezza quali motivi di salute documentati, ecc.
Per quanto riguarda i criteri di assegnazione dei docenti di sostegno, fermo restando i passaggi sopra descritti, è consigliabile coinvolgere preventivamente il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’istituto (GLI) per la consultazione. I criteri da osservare possono essere i seguenti:
– continuità ed esperienza professionale rispetto alla tipologia di disabilità;
– per i casi più gravi è consigliabile privilegiare gli insegnanti specializzati di ruolo, in modo da garantire la competenza e la maggiore esperienza, mentre affidare ad insegnanti precari senza titolo gli alunni non gravi;
– assegnare gli insegnanti titolari di ruolo alle classi prime in quanto possono garantire, in prospettiva, la continuità.
Da rilevare che il D.Lgs 66/2017, al fine di garantire la continuità dell’azione educativo-didattica rispetto al PEI, permette di riaffidare l’incarico ai docenti di sostegno a tempo determinato. In questo caso sono necessarie due condizioni:
1) terminate le operazioni di attribuzione degli incarichi da parte degli Uffici di Ambito Territoriale, nell’istituzione scolastica deve rendersi disponibile un posto di sostegno da destinare ad incarico annuale;
2) I genitori dell’alunna o alunno devono farne esplicita richiesta al dirigente scolastico.
Date le due condizioni sopra citate, il dirigente può chiamare dalle graduatorie il docente senza bisogno di rispettare la graduazione ufficiale e assegnare l’incarico per continuità.
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