Una nostra lettrice ci chiede come si calcola il punteggio per le assegnazioni provvisorie, vuole sapere se conta l’anzianità di servizio e i titoli culturali. Il punteggio per le assegnazioni provvisorie è calcolato solamente sulla base delle esigenze di famiglia.
Il punteggio per quanto riguarda l’assegnazione provvisoria non è un punteggio di anzianità del servizio ma è prettamente un punteggio che riguarda l’esigenza di famiglia, dunque ci sono i sei punti per il ricongiungimento al familiare. Ci terrei a sottolineare che per le assegnazioni provvisorie non esiste una rigidità per chi è coniugato a doversi ricongiungere con priorità al coniuge, ma può scegliere di ricongiungersi a piacimento o con il coniuge ma anche col genitore. Questo ricongiungimento vale 6 punti. Se ci dovessero essere i figli di età minore di 18 anni, ci sono due tipi di punteggi: se il figlio ha un’età da sei anni in giù, il punteggio sarà 4 punti, se ha dai 6 ai 18 anni, per ogni figlio ci sarà un punteggio di 3 punti.
Per i figli minori di 6 anni c’è una precedenza che vale sia per l’interprovinciale sia per la provinciale. Per i figli da 6 a 12 anni si spera, com’era nel vecchio contratto delle utilizzazioni, si possa avere un’ulteriore precedenza. Poi ovviamente ci sono tutte le altre precedenze che afferiscono alla precedenza sulla 104 personale, all’art. 21 della legge 104, o l’art. 33, comma 6, oppure l’assistenza al familiare che può essere un genitore (art. 33, commi 5 e 7).
I 6 punti attribuiti per il ricongiungimento al coniuge, figli o genitori, oppure anche al convivente anagraficamente riconosciuto, valgono solo per le scuole del comune e per il comune stesso del parente a cui si chiede il ricongiungimento. Mentre il punteggio riferito ai figli di età inferiore ai 6 anni o di età compresa tra 6 e 18 anni, vale per tutte le altre preferenze espresse.
Come spesso capita nelle graduatorie per le assegnazioni provvisorie, due o più docenti si trovano con lo stesso punteggio e con le stesse precedenze (oppure senza alcuna precedenza), allora precederà sempre il docente più anziano anagraficamente.
Questa norma è scritta al comma 6, art.1 del CCNI utilizzazioni 2019-2022 che specifica che in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
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